- ART. 01 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
- ART. 02 NATURA GIURIDICA
- ART. 03 OGGETTO SOCIALE
- ART. 04 FINALITÀ E SERVIZI
- ART. 05 SOCI
- ART. 06 DELEGAZIONI LOCALI
- ART. 07 ADESIONE DEI SOCI
- ART. 08 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
- ART. 09 VOLONTARI E OPERATORI RETRIBUITI
- ART. 10 ORGANI SOCIALI
- ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE
- ART. 12 CONSULTE TERRITORIALI
- ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 14 PRESIDENTE
- ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ART. 16 COLLEGIO DEI GARANTI
- ART. 17 ORGANIZZAZIONE DEL C.S.V.S.N.
- ART. 18 BILANCIO
- ART. 19 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- ART. 20 MODIFICHE DELLO STATUTO
- ART. 21 NORMA FINALE
Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE - torna su
E’ costituita con sede legale in Bari l’associazione di Promozione Sociale denominata "Centro di Servizio al Volontariato San Nicola" indicata per brevità con la sigla C.S.V.S.N.. Il C.S.V.S.N. è un’associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e del terzo settore. Per il suo funzionamento il C.S.V.S.N. promuove l’impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale. La durata del C.S.V.S.N. è indeterminata.Art. 2 – NATURA GIURIDICA - torna su
Il C.S.V.S.N. nasce ed ha ragione di esistere e di operare in base ai principi della legge 7/12/2000 n.383, è un’associazione senza fini di lucro, apartitica ed apolitica, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione. Inoltre:- riconosce e rispetta l’identità e l’autonomia di ciascun socio e di ogni singola organizzazione e garantisce l’accesso ai propri servizi;
- favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato ed è attenta a coinvolgere e valorizzare ogni tipologia di organizzazione operante nel settore sociale;
- persegue le proprie finalità avendo cura di ogni settore del volontariato e del sociale nel territorio;
- promuove la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e fra queste e altre organizzazioni sociali e culturali di promozione della sussidiarietà.
Art. 3 – OGGETTO SOCIALE - torna su
L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere servizi a favore del volontariato e di Enti e/o associazioni senza fini di lucro e attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Il C.S.V.S.N. ha per oggetto, altresì, la promozione e la gestione di attività di servizio per il volontariato, in particolare attraverso i centri di servizio per il volontariato di cui alla Legge 266/91.Art. 4 – FINALITA’ E SERVIZI - torna su
L’Associazione opera nell’interesse e per la promozione del volontariato e del terzo settore, in tale ambito, si propone di:- promuovere iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale e della sussidiarietà, stimolando forme di partecipazione da parte delle organizzazioni e dei singoli, nonché la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione ed alla realizzazione di specifiche attività;
- fornire consulenze e realizzare iniziative in conformità e nei limiti di legge in campo giuridico, fiscale, amministrativo e contabile, con esclusione di attività riservate;
- sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione di operatori volontari in campi d’interventi specifici;
- attuare studi e ricerche d’interesse su temi del volontariato e del Terzo Settore;
- raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore locali, regionali, nazionali ed internazionali, tramite tutti i mezzi d’informazione telematici e cartacei;
- mettere in relazione le organizzazioni di volontariato con le strutture formative pubbliche e private, con gli operatori economici, con i mezzi di informazione anche con supporti telematici;
- fornire servizi agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ed altri soggetti pubblici e privati in materie attinenti il volontariato ed il sociale;
- organizzare seminari, incontri, convegni;
- partecipare a bandi indetti da Enti pubblici e privati, anche in collaborazione con altri soggetti;
- svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini del presente statuto;
- dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato al perseguimento delle proprie finalità, sviluppando un portale internet ed un giornale a servizio delle organizzazioni di volontariato;
- svolgere qualsiasi altra attività nel campo del Terzo settore.
Art. 5 – SOCI - torna su
Possono essere soci del C.S.V.S.N.:- le organizzazioni del volontariato di cui all’art. 3 della Legge 266/91 iscritte e non iscritte al relativo registro regionale;
- ogni altro ente e/o organismo e/o istituzione coinvolto e interessato allo sviluppo del mondo del volontariato e del sociale.
- concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del C.S.V.S.N.;
- eleggere gli organi sociali;
- decidere l’ammissione e la decadenza dei soci. Sono tenuti a osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere validamente adottate dagli organi sociali.
Art. 6 – DELEGAZIONI LOCALI - torna su
Per un migliore radicamento nel territorio e per assicurare un livello uniforme di prestazioni su tutto il territorio interessato dagli interventi, il C.S.V.S.N. istituisce attraverso più Delegazioni Locali, ciascuna delle quali competente per una determinata circoscrizione territoriale.Il numero delle Delegazioni Locali e la relativa circoscrizione territoriale di riferimento sono determinate secondo quanto stabilito dal Regolamento.Art. 7 – ADESIONE DEI SOCI - torna su
Ai fini dell'adesione al C.S.V.S.N., qualunque ente e/o organizzazione ne abbia interesse e diritto può, mediante il legale rappresentante o altro rappresentante all’uopo delegato, fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione il richiedente deve dichiarare di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di volere partecipare alla vita associativa, di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali e di rispettare le decisioni validamente assunte dagli organi sociali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Le procedure per l’ammissione a socio sono definite dal regolamento del C.S.V.S.N.Art. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO - torna su
Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta e motivata al Presidente. L’esclusione viene adottata dall’Assemblea nei confronti dei soci non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato senza giustificazione scritta a tre assemblee consecutive; di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione ovvero di aver violato il regolamento del C.S.V.S.N.. Le modalità di recesso ed di esclusione dal C.S.V.S.N. sono definite dal regolamento.Art. 9 – VOLONTARI E OPERATORI RETRIBUITI - torna su
L'associazione per perseguire fini e servizi istituzionali si avvale preferibilmente di attività gratuite e libere, prestate dai membri delle organizzazioni socie del C.S.V.S.N. A tal fine le Delegazioni Locali del C.S.V.S.N. opereranno conferendo anche incarichi operativi a volontari disponibili e favorendo l’istituzione di gruppi di lavoro dei quali potranno far parte volontari esperti delle varie tematiche e problematiche di rilevanza sociale. Ciascun gruppo di lavoro approfondisce le materie e gli aspetti di propria competenza e propone all’Assemblea Generale e alle Consulte Territoriali iniziative, programmi e servizi. L’Assemblea e le Consulte Territoriali hanno il compito di esaminare e di deliberare sulle proposte effettuate dai gruppi di lavoro, i quali potranno avvalersi di tecnologie che permettano lo svolgimento delle attività all’interno di una struttura di rete. In caso di particolare necessità e/o per meglio qualificare i servizi resi e l’attività svolta, l'associazione può ricorrere alle prestazioni di personale retribuito, e singoli professionisti in campi di intervento specifico (ad es. consulenze legali e/o contabile, etc.). Può altresì sviluppare convenzioni finalizzate all’incremento degli scopi sociali del C.S.V.S.N.Art. 10 – ORGANI SOCIALI - torna su
Sono organi del C.S.V.S.N.:- l'Assemblea Generale;
- le Consulte Territoriali;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.
Art. 11 – ASSEMBLEA GENERALE - torna su
L'Assemblea Generale è organo sovrano del C.S.V.S.N. ed è composta dai soci in regola con il versamento delle quote associative secondo le procedure disciplinate nel regolamento. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria, tramite messaggio fax, raccomandata A/R, messaggio di posta elettronica, messaggio in formato SMS, con affissione dell’o.d.g. presso la sede del C.S.V.S.N. e delle Delegazioni Territoriali. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Tale convocazione avviene contestualmente alla prima. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. L’Assemblea straordinaria è valida in presenza dei due terzi dei soci e adotta le proprie decisioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Le votazioni sia nell’Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto. Ciascun socio del C.S.V.S.N. può intervenire all'assemblea tramite un proprio delegato. Ogni rappresentante di un socio può essere delegato a rappresentare nell’Assemblea un solo altro socio. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:- determinare la quota associativa;
- determinare il numero delle Delegazioni Locali e definire la relativa circoscrizione territoriale di riferimento;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, e, comunque, non oltre il 31 dicembre;
- discutere ed approvare il bilancio consuntivo entro il 15 aprile di ogni anno e, comunque, non oltre il 30 aprile;
- definire il programma generale annuale di attività del C.S.V.S.N.;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare le variazione di bilancio se superiore al 20% delle macrovoci;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti e dei garanti;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del C.S.V.S.N. e delle delegazioni locali, nonché ogni altra proposta formulata dagli organi sociali e dalle Delegazioni Locali;
- decidere su ammissione e decadenza dei Soci;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- modifica dello Statuto;
- scioglimento del C.S.V.S.N.
Art. 12 – CONSULTE TERRITORIALI - torna su
Ad ogni Delegazione Locale di cui all’art. 6 corrisponde una Consulta Territoriale a cui partecipano tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative afferenti alla Delegazione Locale stessa. Le Consulte Territoriali sono convocate almeno due volte all’anno per la valutazione di tutti gli aspetti e le tematiche inerenti l’ambito territoriale di appartenenza.Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO - torna su
Il Consiglio Diretto, eletto dall’Assemblea, ha un numero di componenti di un minimo di 5 ad un massimo di 12, di cui uno, in caso di gestione di un Centro di Servizio al Volontariato di cui alla legge 266/91, viene nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale presso la Regione Puglia, secondo quanto disposto dall’art.2, comma 6, lettera d) del D.M. 8/10/1997. A parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo:- provvede ad ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente (allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento) e il Tesoriere;
- può affidare incarichi specifici ai singoli consiglieri e costituire i Gruppi di Lavoro previsti nell’art. 11 del presente Statuto e ne nomina un referente;
- nomina il Direttore;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato scientifico e di valutazione;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del C.S.V.S.N., degli organi sociali e delle Delegazioni Locali;
- su proposta del Direttore e con il supporto delle Delegazioni Locali, predispone all'Assemblea dei soci il programma annuale e pluriennale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del C.S.V.S.N.;
- decide, su proposta del Direttore, in merito all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, ed in merito all’avvio ed all’interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- redige, con il supporto del Direttore e del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- redige le variazioni di bilancio, sottoponendole all’Assemblea per l’approvazione, in caso siano superiori al 20% delle macrovoci; se le variazioni saranno inferiori al 20% delle macrovoci, le stesse verranno solo relazionate all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- propone all'Assemblea i provvedimenti di ammissione di nuovi soci e di decadenza da socio per attività in contrasto con le finalità del presente Statuto, del regolamento e delle delibere degli organi del C.S.V.S.N.
Art. 14 – PRESIDENTE - torna su
Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.V.S.N., convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del C.S.V.S.N. ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente può inoltre delegare in via transitoria, parte dei propri compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo. I mandati del Presidente e del Vice – Presidente coincidono temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - torna su
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea Generale tra persone di comprovata competenza e professionalità. In caso di gestione di un centro di servizio al volontariato di cui alla legge 266/91, tra i componenti effettivi uno viene designato dal Comitato di gestione del fondo speciale presso la regione Puglia, secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 6, lettera d) del D.M. 8/10/97. I membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente. Il Collegio ha il compito di:- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo del C.S.V.S.N., la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Art. 16 – COLLEGIO DEI GARANTI - torna su
Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza appartenenti alle organizzazioni di volontariato socie. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e da pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime eventuali controversie insorte fra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organi sociali. Ad esso sono inoltre rimesse le controversie che dovessero insorgere tra soci, organi sociali ed aspiranti soci. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del C.S.V.S.N.Art. 17 – ORGANIZZAZIONE DEL C.S.V.S.N. - torna su
Il Tesoriere è responsabile della cassa del C.S.V.S.N. e della tenuta delle scritture contabili, collabora con il Direttore alla gestione amministrativa, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dal Consiglio Direttivo. Il mandato del Tesoriere coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo. La Consulta è composta da tutti gli organismi interessati alle attività e agli scopi del C.S.V.S.N., i quali non ne siano soci: Enti Locali, organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore, altri organismi pubblici e privati. I partecipanti alla Consulta possono in quella sede formulare proposte ed osservazioni, proporre spunti e suggerimenti, richiedere approfondimenti e chiarimenti ecc. su iniziative, attività, programmi del C.S.V.S.N. . La Consulta viene convocata almeno una volta all’anno a cura del Consiglio Direttivo. È compito del Consiglio Direttivo promuovere l’istituzione all’interno del C.S.V.S.N. di Consulte Settoriali a cui afferiscano le organizzazioni di volontariato operanti nei principali settori di intervento, anche tenendo conto della individuazione dei settori di cui all’art. 1 della L.R. della Puglia n.11/94. Tali Consulte settoriali, in particolare, hanno la finalità di promuovere l’adesione e il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del C.S.V.S.N. delle organizzazioni di volontariato del proprio settore di intervento, l’individuazione e l’evidenziazione degli interessi del proprio settore connessi con gli scopi del C.S.V.S.N. ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza di concerto con gli organi sociali del C.S.V.S.N. stesso. Qualora il C.S.V.S.N. dovesse gestire un Centro di Servizio al Volontariato di cui alla L. 266/91, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina del Direttore. Questi partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Direttore del Centro di Servizio al Volontariato elabora e propone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo; ha la responsabilità del personale retribuito e dei collaboratori; pone in essere, con la sensibilità e la competenza manageriale congeniale al settore del volontariato, tutti gli atti esecutivi necessari a dare attuazione alle decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo inerenti il Centro di Servizio stesso.Art. 18 – BILANCIO - torna su
L'esercizio sociale ha durata annuale e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. I tempi di presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centri di servizio per il volontariato. Il patrimonio del C.S.V.S.N. è costituito da:- beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- quote associative;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi e/o finanziamenti di enti pubblici e dei privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 08/10/1997.
Art. 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE - torna su
Nel caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra/e organizzazione/i avente/i analoghi fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.Art. 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO - torna su
Le modifiche al presente statuto devono essere proposte o dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono adottate dall’Assemblea Generale che si riunisce in forma straordinaria.Art. 21 – NORMA FINALE - torna su
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 Dicembre 2000 n.383 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili. <-precedente
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