Misure del Governo e della Regione Puglia per riavviare attività sia di volontariato sia economiche

AGGIORNAMENTO: 14 Luglio 2020

Durante il periodo di lockdown, abbiamo elaborato e reso disponibile la dispensa sulle misure straordinarie di aiuto e sostegno.
Adesso, invece, in questa fase di graduale riapertura, pubblichiamo la dispensa “RE-START – Indicazioni per la ripresa delle attività degli ETS“, a cura dell’Area Consulenza che provvederà a tenerla costantemente aggiornata.

Le ultime misure adottate dal Governo e dalla Regione Puglia prevedono una graduale riapertura delle attività, non solo economiche, produttive e commerciali, ma anche quelle che interessano gli Enti del Terzo Settore, i quali possono tornare a realizzare la propria mission, con le dovute cautele e nel rispetto di alcune misure di sicurezza.

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issuu RE-START Istruzioni e buone pratiche per la ripresa delle attività delle Associazioni – CSV San Nicola

Le disposizioni del Governo centrale

Con il D.L. del 16 maggio 2020 n. 33, da ultimo convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, è stato dato avvio alla c.d. Fase 2, prevedendosi un graduale rallentamento delle misure limitative della circolazione ed una iniziale riapertura delle attività economiche, produttive e sociali, sia pure con alcune eccezioni.

In particolare, in virtù di tale decreto, è stata consentita a partire dal 3 giugno 2020 la libera mobilità tra le regioni.

Inoltre, è stato eliminato il riferimento ai codici ATECO precedentemente utilizzato per l’individuazione delle attività produttive e commerciali a cui era consentita l’apertura.

Quindi, salvo talune eccezioni, possono ripartire le attività economiche, produttive e sociali.

Le stesse devono tuttavia attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute in appositi protocolli e linee guida nazionali, oltre che alle più specifiche disposizioni dettate dalle Regioni in ragione delle peculiarità del contesto locale.

Il D.L. 33/2020, convertito in L. n. 74/2020, impone comunque l’osservanza delle seguenti fondamentali prescrizioni:

  • divieto di assembramento;
  • mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt;
  • dove ciò non sia possibile, utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuale), ovvero mascherine.

Con D.P.C.M. del 17 maggio 2020 sono state dettate le linee guida nazionali ed i protocolli recanti le prescrizioni di dettaglio per le prime riaperture e fino al 14 giugno 2020, successivamente riproposte con alcuni aggiornamenti nel D.P.C.M. del 11 giugno 2020, avente valenza fino al 14 luglio 2020, e da ultimo prorogate fino al 31 luglio 2020 con D.P.C.M. del 14 luglio 2020, con cui peraltro sono state ulteriormente aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Qui di seguito si riportano in sintesi le attività consentite in ambito sociale, culturale e religioso e che comunque possono interessare gli Enti del Terzo Settore, con alcune sintetiche indicazioni delle specifiche prescrizioni, per cui comunque si rimanda al contenuto dei protocolli allegati ai su richiamati D.P.C.M.:

  • servizi sociali e disabilità (art. 9 del D.P.C.M. 11 giugno 2020)
    è prevista la riapertura dei centri diurni per disabili subordinata all’adozione di piani regionali; per le relative attività è stata prevista la possibilità di ridurre la distanza interpersonale a meno di 1 mt.;
  • luoghi di culto (allegati da 1 a 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020)
    È consentito l’accesso ai luoghi di culto e l’accesso potrà essere regolato da volontari;
  • attività ricreative per bambini e ragazzi fino a 17 anni (allegato 8 al D.P.C.M. 11 giugno 2020)
    • attività ludiche, ricreative e educative organizzate in parchi e giardini;
    • centri estivi.
      È necessaria la predisposizione di uno specifico progetto che indichi le misure adottate per rispettare le prescrizioni di sicurezza; progetto che dovrà essere comunicato al comune ed alla ASL territorialmente competente in base al luogo di realizzazione dell’attività.

Si segnala inoltre la necessità di formare i volontari sul tema della sicurezza.

  • centri culturali e sociali (allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – relativa scheda tecnica, come aggiornata dal D.P.C.M. 14 luglio 2020)
    È consentita la ripresa delle attività di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
    Tra le varie prescrizioni v’è quella di registrare le presenze giornaliere in apposito registro da conservare per 14 giorni.
  • attività sportive (allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – relativa scheda tecnica, come aggiornata dal D.P.C.M. 14 luglio 2020)
    Possono riprendere le attività sportive di base e le attività motorie in palestre, piscine, circoli sportivi ecc.;
  • spettacoli, teatro, cinema (allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – relativa scheda tecnica, come aggiornata dal D.P.C.M. 14 luglio 2020)
    Per tali attività è necessario che i posti siano preassegnati e distanziati. In ogni caso è consentita la presenza di massimo 1.000 spettatori per spettacoli all’aperto e massimo 200 per quelli in luoghi chiusi;
  • musei e luoghi di cultura (allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – relativa scheda tecnica, come aggiornata dal D.P.C.M. 14 luglio 2020)
    Consentita la riapertura anche per musei e luoghi di cultura, anche in questo caso con limitazioni negli accessi e con percorsi vincolati;
  • manifestazioni pubbliche (art. 1, comma 1, lett. i del D.P.C.M. 11 giugno 2020)
    Vengono anche consentite le manifestazioni pubbliche, purché statiche, ossia non in movimento.

In ogni caso, oltre a doversi sempre rispettare le prescrizioni generali del divieto di assembramento, del mantenimento della distanza di sicurezza e dell’utilizzo dei DPI (mascherine), unitamente a quelle dettate nei su richiamati allegati per ogni specifica attività, gli Enti del Terzo Settore dovranno comunque attenersi alle indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’allegato 12 al D.P.C.M. 11 giugno 2020.

E ciò non solo in caso di presenza di dipendenti, ma anche per la presenza di volontari.

Inoltre, si segnala anche la necessità per tutti gli ETS che svolgono servizi presso strutture aperte al pubblico di osservare le prescrizioni dettate nella scheda tecnica contenuta all’allegato 9 al D.P.C.M. 11 giugno 2020, come aggiornata dal D.P.C.M. 14 luglio 2020, relative agli uffici, pubblici e privati che prevedono accesso del pubblico.

Infine, si segnala che il D.P.C.M. ha evidenziato la necessità di prestare particolare attenzione alle persone anziane (over 65) o affette da patologie croniche o immunodepresse, che sono maggiormente esposte al rischio di contagio.

In tal caso rimane ferma la raccomandazione ad evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.

Per cui si raccomanda maggiore prudenza per gli ETS che utilizzano persone anziane come volontari o che rivolgono le proprie attività in favore di persone anziane.

In definitiva, può dirsi che gli ETS possono senz’altro riprendere le loro attività, ma con la dovuta prudenza, facendo attenzione a adottare tutte le misure atte a evitare o minimizzare il rischio di contagio.

Le disposizioni adottate dalla Regione Puglia

La Regione Puglia, con Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020 ha dato attuazione a livello regionale alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020, prevedendo la riapertura di diverse attività economiche e produttive e dettando le relative linee guida regionali.

In particolare, l’ordinanza ha previsto la riapertura delle seguenti attività:

a decorrere dal 18 maggio 2020

  • commercio al dettaglio in sede fissa, attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;
  • servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
  • servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico a esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
  • attività ricettive alberghiere;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • campeggi e zoo;

a decorrere dal 25 maggio 2020

  • stabilimenti balneari;
  • musei, archivi e biblioteche;
  • attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio.

Con successiva Ordinanza n. 243 del 24 maggio 2020 sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali sulle attività economiche e produttive di cui alla precedente Ordinanza n. 237, prevedendosi la riapertura delle seguenti attività:

a decorrere dal 25 maggio 2020

  • attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia, etc);
  • attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Con Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 è stato previsto che i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione:

a decorrere dal 30 maggio 2020

  • possono realizzare in presenza – a condizione che non siano altrimenti realizzabili a distanza – esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non siano sospese;
  • possono svolgere gli esami finali in presenza allorquando sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza in quanto necessita dell’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, oppure allorquando la specificità del profilo professionale e, pertanto, delle competenze oggetto di valutazione, richieda lo svolgimento di prove tecnico pratiche.

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida di cui all’allegato 1 all’ordinanza.

Con Ordinanza n. 255 del 10 giugno 2020 sono state previste le seguenti riaperture:

con decorrenza immediata (10 giugno 2020)

  • strutture termali e centri benessere;
  • accompagnatori e guide turistiche;
  • circoli culturali e ricreativi;

con decorrenza dal 15 giugno 2020

  • cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto);
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
  • attività congressuali e grandi eventi fieristici.

L’Ordinanza n. 259 del 12 giugno 2020, oltre a adeguarsi alle nuove disposizioni dettate dal D.P.C.M. 11 giugno 2020, con relativo aggiornamento anche delle linee guida regionali allegate, ha previsto le seguenti ulteriori riaperture:

a decorrere dal 15 giugno 2020

  • aree giochi attrezzate per bambini;
  • wedding e ricevimenti per eventi;
  • attività formative in presenza;
  • sale slot, sale giochi e sale scommesse;
  • attività di intrattenimento danzante all’aperto;

a decorrere dal 22 giugno 2020

  • attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi);
  • attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;
  • campi estivi;

a decorrere dal 25 giugno 2020

  • svolgimento degli sport di contatto.

Con Ordinanza n. 265 del 23 giugno 2020 sono state dettate disposizioni in materia di trasporto non di linea – noleggio con conducente per i servizi atipici.

In particolare è stato consentito, con decorrenza immediata e fino al 14 luglio 2020, il trasporto di gruppi di lavoratori che comunemente condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, nonché il trasporto di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto consentito dalla carta di circolazione, nel rispetto delle seguenti regole:

  1. uso delle protezioni delle vie respiratorie;
  2. divieto di far salire a bordo soggetti con febbre (temperatura > 37,5 C°) o sintomi respiratori;
  3. garanzia dell’apertura dei finestrini o di altre prese d’aria naturale per il ricambio dell’aria;
  4. esclusione del posizionamento dei passeggeri c.d. faccia a faccia, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente.

L’Ordinanza n. 278 del 2 luglio 2020 consente a decorrere dal 03 luglio 2020, lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali in tutto il territorio pugliese, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegate all’ordinanza.

Con Ordinanza n. 283 del 08 luglio 2020, sono state aggiornate le linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per tutte le attività economiche, produttive e sociali attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia.

In particolare, la novità di tale aggiornamento consiste nel fatto che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, in cui la deroga al distanziamento sociale era espressamente prevista solo per i conviventi, tale deroga si intende estesa anche a congiunti o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori / commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

È inoltre consentito a conviventi, congiunti o frequentatori / commensali abituali d viaggiare nei mezzi di trasporto privati, comunque muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree e nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

In ambito regionale pugliese, grazie anche alla rilevazione di dati sulla diffusione dell’epidemia sempre più rassicuranti, è stata quindi consentita la ripartenza della quasi totalità delle attività e un graduale allentamento delle misure precauzionali.

Il ché non vuol certo dire che l’emergenza è superata e che non v’è più alcun rischio o pericolo di contrazione del virus; per cui è importante – ed anzi fondamentale – che tutte le su indicate attività per cui è stata prevista la ripartenza vengano svolte nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate, oltre che dalle disposizioni normative vigenti, dalle linee guida nazionali e regionali riferite alla specifica attività.