Statuto

statuto del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

ART. 01 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 02 NATURA GIURIDICA

ART. 03 OGGETTO SOCIALE

ART. 04 FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 07 SOCI

ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ART. 12 DELEGAZIONI LOCALI

ART. 13 VOLONTARI

ART. 14 LAVORATORI ED OPERATORI RETRIBUITI

ART. 15 ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 22 L’ASSEMBLEA

ART. 23 CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 27 IL PRESIDENTE

ART. 28 IL TESORIERE

ART. 29 L’ORGANO DI CONTROLLO

ART. 30 COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 31 IL DIRETTORE E/O COORDINATORE

ART. 32 REQUISITI, LIMITI E INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 33 PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 37 LIBRI SOCIALI

ART. 38 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

ART. 39 BILANCIO SOCIALE

ART. 40 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 41 NORMA FINALE

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATAtorna su

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Bari, quale ente del terzo settore, un’associazione denominata “Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – ODV”, in conformità al dettato dell’art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALItorna su

L’associazione “Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – ODV”, più avanti chiamata per brevità C.S.V.S.N., si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Il C.S.V.S.N. garantisce pari condizioni di accesso di tutti gli utenti alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione. Inoltre:

  1. riconosce e rispetta l’identità e l’autonomia di ciascun socio e di ogni singola organizzazione;
  2. favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato ed è attenta a coinvolgere e valorizzare ogni tipologia di organizzazione operante nel settore sociale;
  3. persegue le proprie finalità avendo cura di ogni settore del volontariato e del sociale nel territorio;
  4. promuove la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e fra queste ed altri enti del terzo settore, nonché altre organizzazioni sociali e culturali di promozione della sussidiarietà.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale datoriale e professionale. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Per il suo funzionamento il C.S.V.S.N. promuove l’impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

Art. 3 – PERSONALITÀ GIURIDICA E PATRIMONIOtorna su

Il C.S.V.S.N., ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è in possesso del patrimonio minimo di cui all’art. 22, comma 4 del D.Lgs. 117/2017, costituito dalla somma liquida, disponibile e vincolata di € 15.000,00.

Art. 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀtorna su

Il C.S.V.S.N. opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. formazione universitaria e post-universitaria;
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore.

Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017.
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 il C.S.V.S.N. potrà anche svolgere attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5torna su

Per lo svolgimento delle predette attività il C.S.V.S.N. si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi il C.S.V.S.N. potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Art. 6torna su

Inoltre, il C.S.V.S.N., quale ente accreditato come Centro di Servizio al Volontariato ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 117/2017, mediante l’utilizzo delle risorse del FUN, persegue finalità consistenti nella organizzazione, gestione ed erogazione di servizi ed attività di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare presenza e ruolo dei volontari negli enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. A tal fine, il C.S.V.S.N. eroga, in ossequio ai principi di qualità, di economicità, di territorialità e di prossimità, di universalità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, i seguenti servizi:

  1. servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
  2. servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
  3. servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
  4. servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
  5. servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
  6. servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o per un corrispettivo congruo, anche tramite convenzione.
In ogni caso i servizi resi a favore dei volontari e delle organizzazioni di volontariato e finanziati con le risorse provenienti dal FUN, saranno erogati in maniera gratuita o, se ciò non fosse possibile, con il costo più basso per i volontari e le organizzazioni di volontariato fruitrici.
Il C.S.V.S.N. all’interno della carta dei servizi indica criteri, tempi di erogazione e modalità di accesso ai servizi e alle attività.
Il C.S.V.S.N. non può erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN e non può trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

Art. 7 – SOCItorna su

Il C.S.V.S.N. ha l’obbligo di ammettere come soci le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 32 del D.Lgs. 117/2017 ed ogni altro ente del terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il numero degli altri enti del terzo settore aderenti al C.S.V.S.N. non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti.
A tal fine, ove l’adesione di altri enti del terzo settore dovesse implicare il superamento della predetta percentuale, non potrà darsi corso alla richiesta di ammissione e la stessa rimarrà sospesa fino a quando non dovessero verificarsi le condizioni per potervi procedere nel rispetto del rapporto percentuale.
Nel caso in cui, invece, il mancato rispetto del rapporto percentuale di cui al comma 2 del presente articolo dovesse scaturire dalla perdita della qualità di socio di una o più organizzazione di volontariato, e qualora lo stesso non venisse ripristinato entro 6 mesi, si procederà all’esclusione degli enti del terzo settore aderenti nel numero necessario a garantire il rispetto della percentuale di legge.
In tal caso, l’esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo secondo l’ordine cronologico di adesione degli altri enti del terzo settore a partire dall’ultimo.
Qualora successivamente dovessero ripristinarsi le condizioni percentuali per l’ammissione di altri enti del terzo settore, sarà prioritariamente garantita la riammissione di quelli precedentemente esclusi per tale ragione, seguendo l’ordine cronologico a partire dall’ultimo escluso.
Il mantenimento della qualifica di socio è comunque subordinato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie ed al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8torna su

Ai fini dell’adesione al C.S.V.S.N., qualunque organizzazione di volontariato o altro ente del terzo settore che ne abbia interesse e diritto può, mediante il legale rappresentante o altro rappresentante all’uopo delegato, fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio Direttivo. La domanda deve essere protocollata al momento del ricevimento.
Nella domanda di adesione il richiedente deve dichiarare di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di volere partecipare alla vita associativa, di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali e di rispettare le decisioni validamente assunte dagli organi sociali sin tanto che resterà iscritto all’associazione.
Inoltre, nella domanda di adesione l’organizzazione o l’ente richiedente dovrà indicare l’eventuale appartenenza ad una federazione, rete associativa, organizzazione di secondo o terzo livello, o aggregazione di più organizzazione di base specificando il numero e la denominazione delle di tali organizzazioni che ne fanno parte e la loro dislocazione territoriale.
L’adesione a socio, nel caso di organizzazione di volontariato o ente del terzo settore articolati in federazioni, reti associative, organizzazioni di secondo o terzo livello, e aggregazioni, è consentita esclusivamente al livello provinciale e, ove mancante, al livello regionale, o comunque tramite l’articolazione territoriale apicale in rappresentanza della filiera, e non ai singoli affiliati.
Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9torna su

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’organizzazione richiedente specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Nell’ipotesi di mancata ammissione per i motivi di cui all’art. 7, comma 3, del presente Statuto, non è ammesso ricorso all’Assemblea.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCItorna su

Tutti i soci hanno il diritto di concorrere all’elaborazione del programma e all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del C.S.V.S.N., di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.
Tutti i soci, iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, hanno diritto di votare, direttamente o indirettamente, in Assemblea ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto ad un voto; è comunque garantita l’attribuzione della maggioranza dei voti in ciascuna Assemblea alle organizzazioni di volontariato aderenti.
Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’associazione da parte di singoli soci o di gruppi minoritari di soci, nessuna organizzazione singola, né alcuna rete associativa, organizzazione di secondo o terzo livello, o filiera comunque denominata, può esprimere più di un rappresentante tra i membri del consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.
Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 30 giorni.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti e le delibere validamente adottate dagli organi sociali.
I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIOtorna su

La qualità di socio si perde:

  1. per morte, estinzione e/o cancellazione dal RUNTS (e, fino alla sua istituzione, dai registri regionali OdV e APS);
  2. dietro presentazione di dimissioni scritte o comunicazione di recesso;
  3. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che non partecipano senza giustificazione scritta a tre assemblee consecutive.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Avverso i provvedimenti di esclusione e di decadenza adottati dal Consiglio Direttivo in virtù di quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5 e dall’art. 8, comma 5 del presente Statuto non è ammesso ricorso all’Assemblea.
Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, la perdita della qualità di socio ha decorrenza immediata e necessita solo di delibera di presa d’atto del Consiglio Direttivo, avverso cui non è ammesso ricorso all’Assemblea, che provvede alla sola ratifica.

Art. 12 – DELEGAZIONI LOCALItorna su

Per un migliore radicamento nel territorio, per favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento nella gestione del Centro di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione e per assicurare un livello uniforme di prestazioni su tutto il territorio interessato dagli interventi, il C.S.V.S.N. istituisce più Delegazioni Locali, ciascuna delle quali competente per una determinata circoscrizione territoriale. Il numero delle Delegazioni Locali e la relativa circoscrizione territoriale di riferimento sono determinate dall’Assemblea.
La delegazione ha il fine di garantire e promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, anche di piccole dimensioni, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato aderenti.
Alle delegazioni locali spetta, in particolare, di promuovere il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del C.S.V.S.N. delle organizzazioni di volontariato della propria circoscrizione territoriale, l’individuazione e l’evidenziazione degli interessi del proprio territorio connessi con gli scopi del C.S.V.S.N. ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza, di concerto con le altre Delegazioni Locali e con gli organi sociali del C.S.V.S.N. stesso.
Il C.S.V.S.N. può delegare, con delibera del Consiglio Direttivo, ad ogni singola Delegazione Locale l’attuazione di particolari attività e/o progetti mirati sul territorio.
L’Assemblea ha funzioni di vigilanza e controllo sul corretto operato di tutte le Delegazioni Locali.

Art. 13 – VOLONTARItorna su

Il C.S.V.S.N. per perseguire fini e servizi istituzionali si avvale prevalentemente di attività gratuite e libere, prestate dagli aderenti delle organizzazioni socie del C.S.V.S.N..
Sono volontari coloro che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 14 – LAVORATORI ED OPERATORI RETRIBUITItorna su

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVEtorna su

Sono organi del C.S.V.S.N.:

  1. l’Assemblea;
  2. le Consulte Territoriali e Settoriali;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente;
  5. l’Organo di Controllo;
  6. il Collegio dei Garanti.

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
Tutti coloro che assumono e ricoprono cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli nominati nell’Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – L’ASSEMBLEAtorna su

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. È comunque garantita la maggioranza dei voti alle organizzazioni di volontariato aderenti.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  1. almeno due volte all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente e non oltre il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo;
  2. ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  3. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17torna su

L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

Art. 18torna su

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. determina la quota associativa;
  2. determina il numero delle Delegazioni Locali e definisce la relativa circoscrizione territoriale di riferimento;
  3. discute ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, e comunque non oltre il 31 dicembre;
  4. discute ed approva il bilancio consuntivo entro il 15 aprile di ogni anno, e comunque non oltre il 30 aprile;
  5. approva le variazioni di bilancio se superiore al 20% delle macrovoci;
  6. approva il bilancio sociale;
  7. definisce il programma generale annuale di attività;
  8. procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
  9. procede alla nomina ed alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, ad eccezione di quello nominato dall’OTC;
  10. nomina e revoca, ove necessario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  11. discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del C.S.V.S.N. e delle Delegazioni Locali, nonché ogni altra proposta formulata dagli organi sociali e dalle Delegazioni Locali;
  12. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  13. ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a) e b) di cui all’art. 11;
  14. delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione dell’aspirante socio deliberato dal Consiglio Direttivo;
  15. delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
  16. delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
  17. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  18. discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  19. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19torna su

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio del C.S.V.S.N. può intervenire all’Assemblea tramite un proprio delegato ed ogni rappresentante di un socio può essere delegato a rappresentare nell’Assemblea un solo altro socio.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20torna su

Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21torna su

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Le votazioni sono palesi, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 22torna su

Ad ogni Delegazione Locale di cui all’art. 12 corrisponde una Consulta Territoriale a cui partecipano tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative afferenti alla Delegazione Locale stessa. Le Consulte Territoriali sono convocate almeno due volte all’anno per la valutazione di tutti gli aspetti e le tematiche inerenti l’ambito territoriale di appartenenza.
Inoltre, le Consulte Territoriali possono formulare proposte ed osservazioni, proporre spunti e suggerimenti, richiedere approfondimenti e chiarimenti su iniziative, attività, programmi del C.S.V.S.N..
Il Consiglio Direttivo promuove altresì l’istituzione all’interno del C.S.V.S.N. di Consulte Settoriali a cui afferiscano le organizzazioni di volontariato operanti nei principali settori di intervento, anche tenendo conto della individuazione delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
Tali Consulte settoriali, in particolare, hanno la finalità di promuovere l’adesione e il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del C.S.V.S.N. delle organizzazioni di volontariato del proprio settore di intervento, l’individuazione e l’evidenziazione degli interessi del proprio settore connessi con gli scopi del C.S.V.S.N. ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza di concerto con gli organi sociali del C.S.V.S.N. stesso.

Art. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVOtorna su

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 componenti, eletti dall’Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un numero massimo di 3 mandati consecutivi. Tale limite opera a decorrere dal primo mandato elettivo successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017; per cui nel computo non si tiene conto dei mandati precedentemente espletati.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati che siano idonee allo svolgimento dell’ufficio o della funzione cui sono preposti, che possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e che non versino in situazioni di incompatibilità, come meglio specificato all’art. 32 del presente statuto.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiederne l’iscrizione nel RUNTS, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Art. 24torna su

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 25torna su

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:

  1. elegge tra i propri componenti il Presidente;
  2. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
  3. elegge il Tesoriere;
  4. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  5. cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  6. può affidare incarichi specifici ai singoli consiglieri e costituire i Gruppi di Lavoro nell’ambito delle delegazioni locali di cui all’art. 12 del presente Statuto e ne nomina un referente;
  7. nomina il Direttore e/o Coordinatore in ragione dell’accreditamento del C.S.V.S.N. come Centro di Servizio al Volontariato ed ove ritenuto opportuno;
  8. nomina, se ritenuto opportuno, il Comitato scientifico e di valutazione;
  9. con il supporto delle Delegazioni Locali e su proposta del Direttore e/o Coordinatore, ove nominato, predispone all’Assemblea dei soci il programma annuale e pluriennale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del C.S.V.S.N.;
  10. decide, su proposta del Direttore e/o Coordinatore, ove nominato, in merito all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, ed in merito all’avvio ed all’interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  11. redige, con il supporto del Tesoriere e del Direttore e/o Coordinatore, ove nominato, il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  12. redige le variazioni di bilancio, sottoponendole all’Assemblea per l’approvazione, in caso siano superiori al 20% delle macrovoci; se le variazioni saranno inferiori al 20% delle macrovoci, le stesse verranno solo relazionate all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
  13. predispone annualmente il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
  14. individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione; conferisce procure generali e speciali;
  15. propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali e delle Delegazioni Locali;
  16. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  17. ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  18. delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 26torna su

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Art. 27 – IL PRESIDENTEtorna su

Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.V.S.N. ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. In ogni caso la carica di Presidente non potrà essere rivestita dalla stessa persona per più di 9 anni. Tale limite opera a decorrere dal primo mandato successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017; per cui nel computo non si tiene conto dei mandati precedentemente espletati.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del C.S.V.S.N. ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 28 – IL TESORIEREtorna su

Il Tesoriere è responsabile della cassa del C.S.V.S.N. ed ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, di collaborare con il Direttore e/o Coordinatore, ove nominato, alla gestione amministrativa e di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il mandato del Tesoriere coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 – L’ORGANO DI CONTROLLOtorna su

L’Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile; questi ultimi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
In virtù dell’accreditamento del C.S.V.S.N. come Centro di Servizio al Volontariato, uno dei componenti effettivi dell’Organo di Controllo è nominato dall’OTC con funzioni di Presidente e con diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 65, comma 7, lett. e) del D.Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

Art. 30 – COLLEGIO DEI GARANTItorna su

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza.
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati che siano idonee allo svolgimento dell’ufficio o della funzione cui sono preposti, che possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e che non versino in situazioni di incompatibilità, come meglio specificato all’art. 32 del presente statuto.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e da pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime eventuali controversie insorte fra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organi sociali. Ad esso sono inoltre rimesse le controversie che dovessero insorgere tra soci, organi sociali ed aspiranti soci.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del C.S.V.S.N..

Art. 31 – IL DIRETTORE E/O COORDINATOREtorna su

Il Consiglio Direttivo, in ragione dell’accreditamento del C.S.V.S.N. quale Centro di Servizio al Volontariato, può provvedere alla nomina di un Direttore e/o Coordinatore. Questi partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Direttore/Coordinatore elabora e propone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività e, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo; ha la responsabilità del personale retribuito e dei collaboratori; pone in essere, con la sensibilità e la competenza manageriale congeniale al settore del volontariato, tutti gli atti esecutivi necessari a dare attuazione alle decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo inerenti il Centro di Servizio stesso.

Art. 32 – REQUISITI, LIMITI E INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE SOCIALItorna su

Coloro che ricoprono le cariche sociali devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza ai sensi dell’art. 61, comma 1, lettera i), del D. Lgs.117/2017, come di seguito rappresentati.

  1. Requisiti di onorabilità, consistenti nell’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c., ovvero riferiti all’assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto.
    Più precisamente, si considereranno in possesso dei requisiti di onorabilità coloro i quali:
    • non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dai pubblici uffici;
    • non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
    • on abbiano subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p, per uno dei seguenti reati:
      • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale;
      • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p., nonché all’articolo 2635 del c.c.;
      • false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del c.c.;
      • frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
      • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
      • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
      • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
      • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  2. Requisiti di professionalità, consistenti nel possesso di competenze sul volontariato nonché di una concreta esperienza maturata in organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore.
  3. Requisiti di incompatibilità, riferiti all’assenza di incarichi pubblici di governo nazionale, europeo, regionale, comunale, nonché incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacati. Ed in particolare sono incompatibili:
    • coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
    • i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    • i parlamentari nazionali ed europei;
    • coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
    Sono altresì incompatibili coloro che hanno recato danno al C.S.V.S.N. o hanno vertenze con esso.
    L’incarico di Direttore è incompatibile con l’assunzione di qualunque carica sociale.
    Coloro che versino in situazioni di incompatibilità non possono ricoprire cariche sociali e, se eletti o nominati, decadono dal loro ufficio.
    Coloro che siano candidati all’assunzione di incarichi incompatibili sono automaticamente sospesi dalla carica sociale all’atto della candidatura e decadono qualora eletti.
  4. Requisiti di indipendenza, riferiti all’assenza di interessi economici diretti o indiretti e di rapporti di lavoro in essere con il C.S.V.S.N., all’assenza di rapporti di parentela con il Presidente o il Direttore, all’assenza di ruoli o incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell’ente.
    I componenti degli organi sociali devono astenersi dal voto nelle deliberazioni in cui siano coinvolti gli interessi personali o comunque quelli dei propri familiari e in ogni caso in cui dovesse eventualmente verificarsi una situazione di conflitto di interessi.

La mancanza dei requisiti previsti dallo statuto comporta la nullità della nomina. Il venir meno dei predetti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla carica. Ogni componente degli organi sociali è tenuto a comunicare tempestivamente la presenza di condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal presente articolo, nonché a segnalare tempestivamente eventi o situazioni che possano incidere sulla propria onorabilità ed indipendenza, così come la variazione dei requisiti personali e professionali richiesti. Analogo obbligo è in capo al candidato alle cariche sociali del C.S.V.S.N..

Art. 33 – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIOtorna su

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Per le risorse provenienti da fonti diverse dal FUN verrà adottata una contabilità separata.

Art. 34torna su

Le entrate del C.S.V.S.N. sono costituite da:

  1. quote associative degli aderenti;
  2. le risorse del FUN di cui all’art. 62 del D.lgs. 117/2017.
  3. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. rendite patrimoniali;
  7. attività di raccolta fondi;
  8. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  9. ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35torna su

Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36torna su

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 37 – LIBRI SOCIALItorna su

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;
  2. registro dei volontari;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
  6. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti;
  7. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Consulte Territoriali e Settoriali.

Art. 38 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZAtorna su

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali, al bilancio sociale ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, del Collegio dei Garanti e delle Consulte Territoriali e Settoriali. In particolare, tali documenti sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale, devono essere messi a disposizione per la consultazione dei soci che ne facciano richiesta, nonché di ogni altro soggetto interessato che ne faccia richiesta adeguatamente motivata da un interesse qualificato. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione, il quale deve evaderle entro 30 giorni dalla ricezione. Il C.S.V.S.N. pubblica la carta dei servizi sul proprio sito internet, oltre che in formato cartaceo e ne assicura la massima divulgazione sul territorio attraverso i propri canali di comunicazione e distribuzione (newsletter, mailing list, sportelli, riviste, eventi, iniziative e manifestazioni pubbliche) e quelli di soggetti pubblici e privati con cui ha rapporti di convenzione e partenariato.
Inoltre, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, il C.S.V.S.N. dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet nell’apposita sezione “trasparenza” gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 39 – BILANCIO SOCIALEtorna su

Il C.S.V.S.N. adotta il bilancio sociale che viene redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Il C.S.V.S.N. provvede a depositare il bilancio sociale presso il RUNTS ed a pubblicarlo sul proprio sito internet.

Art. 40 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI torna su

Lo scioglimento del C.S.V.S.N. viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20 comma 2 dello statuto.
In caso di scioglimento o revoca dell’accreditamento, il C.S.V.S.N. ha l’obbligo di versare entro 120 giorni all’ONC le risorse assegnate dal FUN e non ancora utilizzate e di trasferire beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse del FUN, secondo le indicazioni provenienti dall’ONC.
In caso di scioglimento, inoltre, il restante patrimonio non rinvenimento dal FUN non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L’Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 41 – NORMA FINALEtorna su

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.