Novità 5 per mille: stop all’invio delle domande ogni anno

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto un decreto (il Dpcm 7 luglio 2016), che introduce importanti novità in materia di semplificazione all’accesso agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille.

Il provvedimento stabilisce che l’iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo restano efficaci anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Pertanto, gli enti non sono più tenuti a riproporre la domanda e la dichiarazione.

A partire dal 2017 gli enti, che risultano regolarmente iscritti nel 2016, verranno finalmente inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori o variazioni potranno essere segnalati, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’Ente alla Direzione delle Entrate competente per territorio.

Se il rappresentante legale cambia, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un’altra, indicando la data della sua nomina e quella dell’iscrizione dell’ente al riparto del 5 per mille.

Se vengono meno i requisiti necessari, il rappresentante legale deve trasmettere alla competente amministrazione la revoca dell’iscrizione.

Novità anche per la rendicontazione
A seguito delle modifiche ora introdotte, i soggetti cui sono erogate le somme, entro un anno dalla loro ricezione, devono redigere, sullo specifico modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti chiaramente la destinazione delle somme assegnate. Inoltre, nel rendiconto vanno indicati:

  • i dati identificativi del beneficiario (denominazione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell’attività sociale) e quelli del rappresentante legale
  • l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo ricevuto
  • le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci, evidenziandone la riconducibilità alle finalità istituzionali
  • le altre spese destinate ad attività direttamente riconducibili agli scopi istituzionali
  • gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali.

Sono esonerati dall’invio, a meno di espressa richiesta dell’amministrazione, gli enti che percepiscono contributi per un importo inferiore a 20mila euro. Rendiconto e relazione vanno comunque redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni.

Per maggiori informazioni, contattare l’Area Consulenza ai numeri 0805640817 – 0805648857 o alla mail consulenza@csvbari.com.