5 per mille: più semplici gli adempimenti per l’ammissione

L’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 – pdf ha semplificato gli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

In particolare, gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti di ammissione al contributo nell’anno 2016 sono inseriti nell’elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia entro il 31 marzo 2017.

Pertanto, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016, versando la sanzione di €250,00.

Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva nell’anno 2017
Ai fini dell’accesso al riparto del cinque per mille per l’anno 2017, sono tenuti a eseguire l’intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa, gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nell’anno 2016 ovvero gli enti non inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nell’anno 2016.
La domanda iscrizione e la successiva documentazione integrativa sono presentate con le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
 In particolare, gli enti del volontariato, presentano all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
L’Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell’anno 2017, nei termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010.