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Modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2020, n. 102 il Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in merito all’adozione della modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore.

In particolare, l’art. 1 del Decreto, in base a quanto contenuto nell’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli Enti del Terzo Settore, individua gli schemi attraverso i quali redarre i seguenti documenti:

I modelli sono contenuti nell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del Decreto.
Le disposizioni del Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.

Alcuni chiarimenti

I modelli di bilancio saranno obbligatori dall’esercizio 2021 per gli ETS iscritti nel Runts.

L’ETS dovrà verificare se fare il bilancio per competenza (moduli A + B + C) o il bilancio per cassa (modulo D), in base al volume delle entrate del 2020 (se inferiori o superiori a euro 220.000).

Gli schemi devono essere considerati come schemi “fissi”. Tuttavia, il D.M. consente quanto segue:

MOD. A – Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

Mod. B – Rendiconto Gestionale

Il rendiconto gestionale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Mod. C – Relazione di Missione

La relazione di missione deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni e se rilevanti:

  1. le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attivita’ di interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente e’ iscritto e del regime fiscale applicato, nonche’ le sedi e le attivita’ svolte;
  2. i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attivita’ svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;
  3. i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
  4. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
  5. la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonche’ le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  6. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
  7. la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale;
  8. le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita’ di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonche’ della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
  9. una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalita’ specifiche;
  10. una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
  11. un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita’ o incidenza eccezionali;
  12. una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
  13. il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonche’ il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attivita’ in modo non occasionale;
  14. l’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonche’ al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate;
  15. un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
  16. le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’ente;
  17. la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
  18. l’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi e’ coerente con l’entita’ e la complessita’ dell’attivita’ svolta e puo’ contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonche’ una descrizione dei principali rischi e incertezze. L’analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attivita’, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte;
  19. l’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari;
  20. l’indicazione delle modalita’ di perseguimento delle finalita’ statutarie, con specifico riferimento alle attivita’ di interesse generale;
  21. informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attivita’ diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse;
  22. un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale, da cui si evincano: i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attivita’ statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti;
  23. la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalita’ di verifica del rispetto del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia gia’ stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’ente;
  24. una descrizione dell’attivita’ di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, nonche’ il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. L’ente puo’ riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.

Mod. D – Rendiconto di Cassa

Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conformità al seguente schema: