Opera 25: Il Codice del Terzo settore – Parte 1: La nuova disciplina degli enti del Terzo settore (edizione 2021)

L’analisi complessiva del Codice rivela l’intento del Legislatore di favorire la crescita di soggetti del Terzo settore capaci di impattare in maniera significativa e stabile sul tessuto socio-economico.

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Prefazione

L’analisi complessiva del Codice rivela l’intento del Legislatore di favorire la crescita di soggetti del Terzo settore capaci di impattare in maniera significativa e stabile sul tessuto socio-economico. In tale logica, le disposizioni del Codice, da un lato, favoriscono e promuovono l’iniziativa degli Enti del Terzo settore, attraverso la previsione di maggiori possibilità d’azione, il rafforzamento dei rapporti di collaborazione ed interazione con le pubbliche amministrazioni, l’accesso a risorse economiche ed agevolazioni fiscali; dall’altro, però, impongono una più rigida regolamentazione…

Introduzione

La presente pubblicazione ha ad oggetto la disamina della prima parte del Codice, in cui sono dettate le disposizioni volte a disciplinare gli aspetti legali, amministrativi ed organizzativi degli Enti del Terzo settore, con un accenno anche al regime transitorio previsto – e tutt’ora operante – fino alla piena operatività del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) ed al regime fiscale.

Definizione degli Enti del Terzo settore (ETS)

L’art. 4 del Codice definisce gli Enti del Terzo settore, in cui confluiscono tutti i soggetti del no profit. Ed in particolare, sono definiti Enti del Terzo settore: le Organizzazioni di volontariato; le Associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; le associazioni, riconosciute o non riconosciute; le fondazioni; gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Attività di interesse generale e attività diverse

All’art. 5 vengono indicate le attività di interesse generale che gli Enti del Terzo settore devono esercitare in maniera esclusiva e prevalente. Trattasi di elenco tassativo; tuttavia, il legislatore ha previsto che lo stesso possa essere periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Caratteristiche degli ETS

Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali degli ETS

Il Titolo IV del Codice detta le disposizioni disciplinanti gli aspetti amministrativi, organizzativi e gestionali, applicabili a tutti gli Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta.

Il volontario secondo il nuovo Codice

Il nuovo Codice prevede la possibilità per tutti gli Enti del Terzo settore di avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le organizzazioni di volontariato (OdV)

Le Organizzazioni di volontariato sono Enti del Terzo settore costituiti: in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato; per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5; avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le Associazioni di promozione sociale (APS)

Le Associazioni di promozione sociale sono Enti del Terzo settore costituiti: – in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta; – da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS; – per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5; – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le reti associative (art. 41)

Il Codice definisce per la prima volta le reti associative, ricomprendendole nell’insieme degli Enti del Terzo settore. In particolare, si legge all’art. 41 che le reti associative sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che: a) associano un numero non inferiore a 100 Enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, presenti in almeno cinque regioni o province autonome; b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo settore loro associati…

Regime transitorio

A fronte dell’immediata entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) e dei tempi ben più lunghi per l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (solo da ultimo istituito con il D.M. 106/2020), è sorta la necessità di disciplinare il periodo transitorio.

Accenni al regime fiscale

Il Codice del Terzo settore ha previsto una riforma fiscale organica del Terzo settore, prevedendo una serie di norme, alcune delle quali entrate in vigore dal 1° gennaio 2018, ed altre la cui efficacia è subordinata all’attuazione del RUNTS ed alla ricezione da parte della Commissione Europea di un’autorizzazione.

Modello di atto costitutivo e statuto di una OdV

Modello di atto costitutivo e statuto di una APS

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