Comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali

Comunicazione dati rilevanti ai fini fiscali

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

L’articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro il 30 ottobre 2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione oppure, se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima, entro il 30 ottobre 2009. In caso di variazione dei dati, il modello deve essere presentato nuovamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Il 15 ottobre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i primi risultati del confronto con CSVnet, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e i rappresentanti del Forum Terzo Settore e delle associazioni di categoria, nell’ambito dei tavoli tecnici aperti dopo l’approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, adempimento previsto dall’articolo 30 del Dl 185/2008. È stato prorogato dal 30 ottobre 2009 al 15 dicembre 2009 il termine ultimo per l’invio del modello da parte degli enti associativi.
Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate pubblicherà un apposito documento di prassi con ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione del modello e maggiori informazioni sulle Onlus che restano escluse dall’onere della comunicazione.

    Non sono tenuti alla presentazione del modello:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995;
  • le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali;
  • le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

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