Consiglio di Stato: sì agli appalti pubblici per le associazioni

Regione PugliaÈ legittima la partecipazione delle associazioni di volontariato alle gare per l’affidamento di pubblici appalti, in quanto l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. È quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, che ha richiamato la posizione espressa dalla Corte di Giustizia UE (sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06). Detta legittimazione è fatta discendere dall’interpretazione della legge quadro sul volontariato (L. n. 266/91), laddove, nell'elencare le entrate di tali associazioni, individua anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Inoltre, il Collegio asserisce che le stesse organizzazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", in quanto ad esse il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa. La vicenda ha preso avvio da un ricorso presentato da una associazione temporanea di impresa che aveva contestato l’assegnazione di un appalto avente ad oggetto l’istituzione di laboratori di valorizzazione ambientale ad un A.T.I. avente per mandataria un’associazione di volontariato, ritenuta non legittimata ad essere ammessa alla gara ad evidenza pubblica. Il TAR Campania – Napoli, sez. I, con sentenza n. 1666/2008 aveva accolto il ricorso, contro il quale ha presentato appello il raggruppamento inizialmente risultato aggiudicatario dell’appalto.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.

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