Esenzione imposta per le OdV

E' uscita un'importante circolare dell'Agenzia delle Entrate dedicata esclusivamente al non-profit. La circolare 38/E del 01/08/2011affronta quattro distinti temi inerenti le Organizzazioni di volontariato e gli Enti con la qualifica di Onlus.

Il primo punto fornisce chiarimenti in ordine all'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato. L'art. 8 comma 1 della legge 266/91 prevede espressamente l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costitutite esclusivamente per fini di solidarietà. La circolare n. 3 del 25.02.1992 aveva stabilito che l'applicazione dell'esenzione dell'imposta di registro sarebbe stata condizionata alla circostanza che le organizzazioni fossero iscritte nei registri del volontariato. L'Agenzia delle Entrate, rilevato che le diverse leggi regionali richiedono  un periodo minimo di decorrenza dalla costituzione dell'Associazione per la sua iscrizione nel registro generale delle OdV e che, per detta iscrizione, è espressamente richiesto che l'organizzazione sia costituita con scrittura privata registrata, ha precisato che le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro prima dell'iscrizione negli appositi registri, ma dovranno comunicare tempestivamente, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazione di volontariato.  Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti l'avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l'accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate, con l'applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Secondariamente, la circolare argomenta la partecipazione di enti "esclusi" (non onlus) nelle Onlus, ritenendola possibile, così come la costituzione da parte di essi stessi di una Onus. Ciò fatta eccezione per le ONG, per via della L. 49 del 1987. Detta legge, all'art. 28, comma 4, dispone, tra l'altro, che il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che le medesime "non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro".
Nella terza parte, l'Agenzia riferisce in merito all'iscrivibilità dei trust nell'Anagrafe delle Onlus, con ampia trattazione del caso dei trust opachi e dei trust trasparenti. Nello specifico, una volta verificata la presenza dell'autonoma soggettività passiva dei trust, ai sensi dell'art. 73 del TUIR, andrà altresì comprovata la compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore previsto per le ONLUS nonché il rispetto, da parte del trust, delle clausole stabilite dal D. Lgs. n. 460 del 1997.

Ultimo argomento della circolare è la possibilità che una Onlus partecipi ad un'impresa sociale. Da un confronto dei rispettivi riferimenti normativi e caratteristiche soggettive delle due tipologie di enti, secondo l'Agenzia delle Entrate "il carattere non lucrativo dell'impresa sociale, unitamente all'obbligo, per la stessa, di svolgere l'attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una ONLUS, la detenzione di partecipazioni in una organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale. Tale partecipazione, infatti, non altera la natura solidaristica della ONLUS partecipante e non comporta l'elusione del divieto di distribuzione di utili proprio delle ONLUS atteso che, anche per l'impresa sociale, opera il vincolo della non lucratività."

MAGGIORI INFORMAZIONI
Consulta la circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate