Esenzione IMU per enti non commerciali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 4/DF del 04 marzo 2013, tornando ad approfondire il tema dell'esenzione IMU per gli enti non commerciali, ha chiarito la portata applicativa della disciplina dettata dall’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, precisando che l'esenzione vale anche nel caso in cui l'ente conceda il proprio immobile in comodato d’uso gratuito ad un altro ente non commerciale, purché vengano svolte attività meritevoli, così come individuate dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/1992 (ovvero, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto).
Tale chiarimento si pone in controtendenza rispetto al principio affermato dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell’esenzione, dovrebbe esservi coincidenza tra il proprietario e l’utilizzatore dell’immobile.
Quanto precisato dal Ministero, dunque, amplia il campo di applicazione del beneficio dell’esenzione in favore degli enti non commerciali, non limitandola solo all’ipotesi che sia l’ente stesso ad utilizzarlo per attività meritevoli, ma eccezionalmente estendendola anche all’ipotesi che sia utilizzato da altro ente non commerciale, in virtù di comodato d’uso gratuito, sempre per lo svolgimento di attività meritevoli.