LEA: un primo risultato

L’11 luglio scorso la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la Risoluzione n. 8-00191, che è un importante sostegno alla Petizione popolare pro LEA, le cui iniziative (raccolta delle adesioni di personalità e di Organizzazioni pubbliche e private e delle firme di cittadini elettori) prosegue fino al 31 dicembre prossimo.
La risoluzione conferma che sono già oggi pienamente e immediatamente esigibili alcuni fondamentali diritti per le persone non autosufficienti perché colpite da patologie e/o da handicap gravemente invalidanti. Ad esempio:
– la frequenza al termine dell’obbligo scolastico di centri diurni da parte di soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e l’accoglienza presso comunità alloggio parafamiliari (o, nelle zone più arretrate, presso istituti di ricovero) nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non sia più possibile provvedere a livello domiciliare;
– la degenza presso Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, o strutture analoghe, degli anziani cronici non autosufficienti, delle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenze senili e dei pazienti psichiatrici con limitata o nulla autonomia, con la garanzia della continuità rispetto alle cure prestate da ospedali e da case di cura private.
A conferma della esigibilità dei succitati diritti, segnaliamo l’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012 del 20 giugno 2012, depositata in Segreteria il giorno successivo, in merito al ricorso allo stesso Tar presentato dall’Associazione promozione sociale, dall’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e dall’Utim (Unione per la tutela degli insufficienti mentali), organizzazioni aderenti al Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), contro la delibera approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali “Ciss 38” di Cuorgnè (To) per l’istituzione e gestione delle liste di attesa dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità e limitata o nulla autonomia. Il ricorso è stato motivato dal fatto che la presenza di liste di attesa viola il diritto pienamente e immediatamente esigibile alla frequenza dei centri diurni stabilito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002). Avendo riconosciuto valide le motivazioni del ricorso, con l’ordinanza in oggetto la delibera del Ciss 38 è stata sospesa ed il ricorso verrà esaminato nell’udienza del 18 dicembre 2013. Pertanto per almeno un anno e mezzo il Ciss 38 non può ritardare la frequenza dei centri diurni non potendo più inserire le richieste degli interessati nelle liste di attesa.
È molto importante rilevare che nell’ordinanza del Tar del Piemonte viene affermato che le prestazioni relative ai centri diurni «rientrano pacificamente nei Livelli essenziali di assistenza» e che «gli Enti locali coinvolti sono (…) immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».
Per quanto riguarda l’esigibilità del diritto alla frequenza dei centri diurni ricordiamo che nella sentenza 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 marzo, la Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R. S. «in quanto l’illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009». Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
Segnaliamo altresì che nella sentenza n. 1154 depositata in Cancelleria il 16 novembre 2010 la Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, dopo aver rilevato che «l’atto amministrativo contenente una sorta di “liste a scorrimento” effettuata sulla base di una valutazione comparativa, seppur di carattere essenzialmente tecnico, delle posizioni dei richiedenti e lo stesso atto amministrativo che l’ha prevista, devono ritenersi radicalmente nulli o, comunque illegittimi», ha condannato l’Asl 10 di Firenze a rimborsare ai congiunti di una anziana malata cronica non autosufficiente, ricoverata in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) la somma di euro 42.385,20 quale importo della quota sanitaria spettante alla stessa Asl.
Occorre tener conto che i tre provvedimenti succitati sono fondati sugli stessi principi legislativi (le norme sui Lea) in base ai quali le persone non autosufficienti (soggetti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia, anziani cronici non autosufficienti, malati colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.) hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile anche alle prestazioni residenziali senza limiti di durata. I tre provvedimenti in oggetto confermano quanto indicato nella Risoluzione della Camera dei Deputati, nelle note giuridiche allegate alla Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Segreteria COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLA PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE SUI LEA
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