Ministero della Giustizia: Circolare sulle orgnizzazioni che operano con minori

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato una Circolare in merito all'attuazione del D.Lgs. n. 39/2024 e agli obblighi in capo alle organizzazioni che operano con i minori.  Il Csvnet sottolinea come venga chiarito meno di quanto ci si aspettava. Ne sorgono ulteriori dubbi molto pratici e nello specifico:

1. A chi è rivolto l'adempimento?
Ai datori di lavoro che intendono impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie.

Dalla lettura sembra si possa intendere che l'obbligo del datore di lavoro sia attivo a partire dal 6 aprile per tutti i nuovi rapporti con persone che andranno a svolgere attività professionali o attività volontarie. Non sembra che vengano coinvolti i rapporti già attivi, almeno non in forma obbligatoria. Se tale interpretazione trova conferma, ovviamente sorge la questione di come il datore di lavoro dimostri, in caso di controllo, a partire dal 6 aprile i rapporti "già" attivi.
Per le attività professionali i contratti stipulati sono sufficienti, mentre il problema sorge per dimostrare quali persone che svolgano attività volontarie abbiano già un rapporto attivo. Nello specifico possono essere utili al fine di accertare che è già in essere un rapporto tra ente e persone che svolgono "attività volontarie", quanto previsto in materia di regolazione di tale specifica relazione relativamente a:
    •    l'art. 4 della L. 266/91 per le organizzazioni di volontariato;
    •    l'art. 2 della L. 381/91 per la cooperazione sociale;
    •    l'art. 30, comma 3 della L. 383/2000.
Non è da escludere comunque il libro soci quale elemento certo dal quale riscontrare rapporti antecedenti al 6 aprile 2014.

2. Si introduce la possibilità che possa procedere direttamente il datore di lavoro, e quindi l'organizzazione anche per i volontari, alla richiesta del certificato penale del casellario giudiziale. 
La circolare a tal proposito informa che il sistema informativo del casellario centrale dovrà essere oggetto di adeguamento. Nel frattempo che il sistema venga adeguato, il datore di lavoro può procedere alla richiesta dopo aver acquisito il consenso da parte dell'interessato (è stato predisposto il modello n. 3 BIS).

3. Rimangono in sospeso alcune questioni tra le quali:
a) Si introduce – non appena il sistema informatico lo consentirà – l'opportunità di richiesta diretta da parte del datore di lavoro dei certificati, ma non si specifica se il datore possa procedere a richieste multiple o ad una richiesta alla volta;

b) la circolare definisce che i costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, prima identificato nel soggetto del quale si chiedono i dati giudiziari. La circolare riporta inoltre che i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B, sono da riferirsi all'interessato e pertanto non si capisce come possa attivarsi l'esenzione dall'imposta di bollo riconosciuta alle Onlus;

c) non chiarisce se la richiesta debba essere reiterata ogni sei mesi (vd. periodo di validità del certificato penale).


Pertanto CSVnet, insieme alla redazione di Infocontinua Terzo Settore ritiene che la circolare abbia carattere interlocutorio e si augura che questi ed altri quesiti trovino al più presto risposta da parte delle autorità competenti.