Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti le Organizzazioni di Volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni e che risultino regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
I progetti possono essere presentati da singole associazioni di volontariato e da più organizzazioni di volontariato congiuntamente.
Sarà data priorità ai progetti che prevedano:
- contrasto e prevenzione del disagio minorile e giovanile;
- contrasto a tutte le forme di disagio dei soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficoltà, persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilità fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;
- promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.
Il costo di ciascun progetto non deve superare l’ammontare complessivo di 50.000 euro.
L’organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore ad almeno il 10% del costo totale del progetto.
Le domande di finanziamento devono essere spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere a:
“Progetto Sperimentale volontariato – Direttiva 2006”
Ministero della Solidarietà Sociale
Direzione generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Divisione III Volontariato
Via Fornovo n. 8
00192 Roma
e devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4 dicembre prossimo – 35 giorni dalla pubblicazione della Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (data di pubblicazione 28 ottobre 2006).