Proroga sanatoria modello EAS

Prorogato al 31 dicembre 2012 il termine della sanatoria per il modello EAS. La remissione in bonis riguarda l’omesso invio del modello EAS, ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. A tal fine si ricorda che l’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge n. 185 del 2008 ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli
opportuni controlli. Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato
entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Beneficiando dell’istituto
della remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali
richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine
previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro
il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione,
versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro. Così, ad esempio, un ente,
che si è costituito a gennaio 2012 e per il quale non sia stato inviato
tempestivamente il modello EAS, può inviare quest’ultimo entro il 31 dicembre 2012.