A cura di Roberto D’Addabbo
Il D.L. 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) – da ultimo convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 ed entrato in vigore dal 30 aprile 2020) – tra le diverse misure straordinarie messe in campo per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, all’art. 22 ha dettato nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.
La Cassa integrazione in deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (Cassa integrazione ordinaria o straordinaria) perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Essa è normalmente concessa ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.
E può essere richiesta dai soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c., dai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 22, ha previsto anche per gli Enti del terzo settore la possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, come meglio stabilito dalle modifiche apportate dal D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementabile di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, con possibilità di estensione di ulteriori quattro settimane nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.
A tal fine i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno preventivamente stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, invece, l’accordo non è necessario, ma si dovrà comunque procedere alla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Il trattamento è concesso con decreto delle regioni, fatta eccezione per le settimane successive alle prime nove, per cui la concessione è disposta direttamente dall’INPS.
In merito si segnala che la Regione Puglia, in data 20 marzo 2020, ha stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria l’Accordo Quadro per l’fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020, in cui ha disciplinato la procedura per accedervi.
Qui di seguito il link dove trovare la comunicazione della Regione Puglia ed il testo dell’Accordo: https://www.regione.puglia.it/accordo-quadro-regione-puglia-per-la-fruizione-della-cassa-integrazione-in-deroga.
Inoltre, a partire dal 26 marzo 2020 è stata attivata la piattaforma regionale per la Cassa Integrazione in Deroga sul portale Sintesi (http://sintesi.cittametropolitana.ba.it/portale/).
Sul medesimo portale è stato pubblicato il “Manuale CIG in deroga” recante le indicazioni operative per procedere alla domanda.
Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), all’art. 41, comma 2 ha esteso l’applicazione della Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Inoltre, al comma 3 ha previsto che le domande presentate per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga sono esenti dall’imposta di bollo.
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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
- Misure di interesse per gli ETS
- Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
- Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
- Misure relative al 5 per mille
- Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
- Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
- Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
- Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
- Incremento Fondo Terzo Settore
- Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
- Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
- Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
- Misure a tutela dei lavoratori
Appendice: disposizioni normative e governative
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020)
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020)
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020)
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020)
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020).
- DPCM 1 aprile 2020 proroga misure urgenti di contenimento del contagio (pubblicato il 1° aprile 2020)
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020)
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020)
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6” (pubblicato il 22 marzo 2020)
- Ordinanza del Ministro della Salute per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (pubblicato il 20 marzo 2020)
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″(GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020)
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato l’11 marzo 2020)
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020)
- Ordinanza del Capo D.P.C. n. 648/2020 “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (pubblicato il 10 marzo 2020)
- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (GU Serie Generale n. 60 del 8 marzo 2020)
- DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020)
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020)
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020 ) – Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è stato abrogato dall’art. 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli artt. 3, comma 6 bis, e 4.