A cura di Rossella Montanaro
Il Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha introdotto misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie riguardanti, in particolare, la riduzione dell’orario di lavoro e il sostegno ai lavoratori.
Nello specifico, gli artt. 23 e 25 prevedono la possibilità di usufruire di un periodo di massimo 15 giorni di congedo per tutti i genitori che siano: lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS e lavoratori dipendenti pubblici.
Il periodo di congedo così come modificato dal Decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), è stato ampliato e decorre dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, corrispondente alla data in cui è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti che forniscono servizi educativi, ivi compresi anche i centri diurni di carattere assistenziale.
Per la fruizione del congedo è necessaria la presentazione della richiesta da parte del beneficiario.
Le giornate di congedo possono essere fruite in modo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori.
Possono accedere al congedo tutti coloro che hanno figli di età non superiore ai 12 anni o figli disabili; in quest’ultimo caso non è applicato il requisito del limite di età, purché iscritti presso un ente d’istruzione ovvero un centro diurno di carattere assistenziale. Per i casi anzidetti è prevista l’erogazione di una indennità.
Mentre, coloro che hanno figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono ugualmente usufruire dello stesso periodo di congedo con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; senza però, percepire alcuna forma di indennità e senza usufruire, in alternativa, del bonus baby-sitting.
Per i dipendenti pubblici e privati, durante il periodo di congedo, è prevista l’erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione regolarmente percepita. Invece per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS è prevista l’erogazione di una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base del calcolo dell’indennità di maternità; indipendentemente dalla sussistenza del requisito di un minimo contributivo. Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS tale indennità è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; pur non essendoci regolarità contributiva.
In ogni caso la fruizione del congedo è possibile a condizione che non sia stato richiesto, in alternativa, il bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting. Tale bonus consiste nell’erogazione di un massimo di 1200 euro, somma modificata dall’art. 72 comma 1, lett. C) del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), da utilizzare per far fronte al periodo di emergenza nel caso in cui i genitori continuino normalmente la loro attività lavorativa. Il bonus baby-sitting può essere richiesto anche dai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.
In alternativa, lo stesso bonus può essere utilizzato dal richiedente per sopperire ai costi dei centri estivi, dei servizi integrativi per l’infanzia, ovvero dei servizi innovativi per la prima infanzia.
In tal caso deve sussistere la comprovata iscrizione ad uno dei servizi su menzionati.
Il bonus di cui sopra, è pari al valore massimo di euro 2000, cifra che è stata incrementata dall’articolo precedentemente menzionato; può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, che rientrano nelle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratori biomedici, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari, comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza.
L’art. 72 comma 1, lett. C) del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) specifica chiaramente che il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia “è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido”.
Il periodo di congedo e il bonus baby-sitting possono essere richiesti se nel nucleo familiare non ci sia “altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”.
Per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è prevista, invece, la possibilità di elevare a 72 ore i periodi di permesso fruibili durante il periodo emergenziale.
Con Messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020, l’INPS ha fornito istruzioni operative relative al bonus asilo nido 2020 e la cumulabilità con il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui agli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020.
L’Istituto ha chiarito che non è ravvisabile alcuna incompatibilità del contributo per la frequenza dell’asilo nido con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale. Quest’ultimo infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia, ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi individuati dal Decreto “Cura Italia”.
Con Messaggio 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS ha inoltre fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’art. 23 del D.L. 18/2020.
In particolare, è stata precisata la possibilità per i lavoratori dipendenti che non abbiano usufruito del congedo parentale o del suo prolungamento, di poter richiedere tale congedo per i periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo 2020 per la durata di 30 giorni, frazionabili o meno, per la cura di tutti i figli e non di ciascun figlio, così come previsto dalla Circolare n. 81 del 08 luglio 2020.
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
Si specifica, che è possibile fruire di 30 giorni di congedo Covid-19 nel caso in cui non sia stata presentata domanda di bonus baby-sitting da parte di entrambi i genitori. Mentre, nel caso in cui uno dei genitori avesse presentato una o più domande di bonus baby-sitting, avente importo inferiore o pari a 600 euro, il numero di giorni di cui sarà possibile fruire scende a 15.
Invece, se l’importo della suddetta domanda per il bonus baby-sitting superi 600 euro, entrambi i genitori non potranno fruire del congedo Covid-19.
Si ricorda che per le ipotesi sopra esposte il limite è innalzato alla somma di euro 1000 se i genitori rientrano nelle particolari categorie di lavoratori enunciati nell’art. 25, comma 3, d.l. 18/2020.
È stato altresì precisato che per poter presentare tale domanda e usufruire del congedo parentale COVID-19 è essenziale essersi astenuti dallo svolgimento dell’attività lavorativa dietro richiesta di permessi e ferie; oltre che possedere i requisiti precedentemente esposti.
La summenzionata Circolare 81/20 specifica che coloro che avessero presentato domanda di congedo parentale Covid-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura, potranno presentare una nuova domanda che annullerà automaticamente la precedente, sostituendola.
In tal caso, i lavoratori che richiederanno il congedo Covid-19 o il suo prolungamento, dovranno comunicare, tempestivamente, la presentazione delle domande al proprio datore di lavoro in modo tale da ottenere una corretta corresponsione dell’indennità di congedo Covid-19 pari a un’indennità del 50%. In questo modo, il datore di lavoro potrà rettificare i flussi Uniemens verso l’INPS.
La modalità di presentazione delle domande per congedo Covid-19 è spiegata all’interno della circolare sopra menzionata
Il Messaggio 1621 del 15 aprile ha chiarito le modalità da adottare per richiedere il frazionamento del predetto congedo, oltre che il comportamento da adoperare per tutti quei genitori separati o divorziati che appartengano allo stesso nucleo familiare ovvero ne costituiscano uno differente.
È ritenuta caratteristica essenziale l’indirizzo di residenza dei genitori e la tipologia di affido, congiunto o esclusivo, del minore; infatti, in caso di affido esclusivo, il genitore che potrà beneficiare del congedo predetto sarà unicamente colui a cui è stato affidato il minore.
Infine, con medesimo Messaggio l’Istituto ha precisato, tanto le situazioni di incompatibilità con la fruizione del congedo, che la compatibilità dello stesso con altri istituti. Inoltre, con ulteriore Messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020 l’INPS ha ricordato che la chiusura di tutti gli istituti educativi è stata prorogata fino alla data del 3 maggio 2020; per cui è da intendersi prolungata la possibilità di usufruire dei benefici del congedo COVID-19 fino alla stessa data.
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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
- Misure di interesse per gli ETS
- Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
- Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
- Misure relative al 5 per mille
- Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
- Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
- Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
- Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
- Incremento Fondo Terzo Settore
- Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
- Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
- Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
- Misure a tutela dei lavoratori
Appendice: disposizioni normative e governative
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020)
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020)
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020)
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020)
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020).
- DPCM 1 aprile 2020 proroga misure urgenti di contenimento del contagio (pubblicato il 1° aprile 2020)
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020)
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020)
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6” (pubblicato il 22 marzo 2020)
- Ordinanza del Ministro della Salute per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (pubblicato il 20 marzo 2020)
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″(GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020)
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato l’11 marzo 2020)
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020)
- Ordinanza del Capo D.P.C. n. 648/2020 “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (pubblicato il 10 marzo 2020)
- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (GU Serie Generale n. 60 del 8 marzo 2020)
- DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020)
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020)
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020 ) – Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è stato abrogato dall’art. 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli artt. 3, comma 6 bis, e 4.