A cura di Rossella Montanaro
L’art. 24 del D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 di ulteriori dodici giornate complessive di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Pertanto, complessivamente i giorni di permesso fruibili a tale titolo nei mesi di marzo e aprile sono pari a complessivi 18 giorni (ovvero i 3 ordinariamente previsti per mese, oltre l’incremento dei 12 giorni previsti per sopperire all’emergenza) anche frazionabili in ore.
L’art. 73 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha ampliato anche per i mesi di maggio e giugno 2020 il numero di giorni di permesso retribuito fruibili per legge 104. Anche in questo caso, il numero totale di giorni di permesso utilizzabili è pari a 18 per i mesi di maggio e giugno 2020. La somma totale di 18 giorni è data rispettivamente da 3 giorni per il mese di maggio, 3 giorni per il mese di giugno e 12 giorni dovuti per fronteggiare il periodo emergenziale causato dal diffondersi del virus Covid-19.
Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS ha chiarito che i lavoratori nei confronti dei quali sia stato precedentemente emesso provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992, per i mesi di maggio e giugno, non dovranno presentare una nuova domanda per fruire delle suddette giornate non utilizzate. In questo caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Nel caso in cui non fossero presenti autorizzazioni in corso di validità, allora il lavoratore dovrà presentare domanda e fruire delle giornate di permesso dopo la presentazione della stessa, sempreché la fruizione delle giornate aggiuntive rientri nei mesi di maggio e giugno.
I giorni di permesso retribuito per legge 104 sono cumulabili con il bonus baby-sitting e il prolungamento del congedo parentale per i figli con grave disabilità con il bonus baby-sitting.
L’INPS ha poi precisato con circolare 45/2020 che i dodici giorni aggiuntivi di permessi previsti dalla legge 104 sono riconosciuti sia ai lavoratori disabili che a quelli che assistono un figlio o un familiare disabile
La circolare precisa chiarisce altresì che se un lavoratore assiste più persone disabili, oppure è un disabile che assiste un altro disabile, può cumulare anche le giornate aggiuntive (arrivando per esempio a 18+18 in due mesi).
L’art. 2 bis della L. 27/2020 ha integrato l’art. 24 del D.L. 18/2020 specificando che per il personale delle Forze di Polizia, Forze armate, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpo di polizia locale dei Comuni, Province e Città metropolitane, il beneficio di poter usufruire di un incremento delle giornate previste dai permessi di L. 104/1992 è possibile compatibilmente alle esigenze organizzative dell’ente appartenente e alle esigenze di interesse pubblico da tutelare.
Si segnala che con riferimento alle misure di sostegno introdotte dal D.L. 18/2020 per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’elenco delle FAQ contenente le risposte alle domande più frequenti.
Con Messaggio 1621 del 15 aprile 2020, l’INPS ha richiamato l’attenzione su coloro che versino in condizione di CIG/FIS, precisando che, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore, non vengono riconosciute le giornate di permesso per coloro che assistono figli con disabilità e che regolarmente usufruiscono delle giornate di permesso concesse dalla L. 104/1992.
Mentre, per coloro che risultino in CIG/FIS con riduzione dell’orario di lavoro, le giornate di permesso per assistere figli con disabilità previste con il Decreto “Cura Italia”, devono essere “fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa”.
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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
- Misure di interesse per gli ETS
- Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
- Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
- Misure relative al 5 per mille
- Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
- Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
- Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
- Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
- Incremento Fondo Terzo Settore
- Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
- Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
- Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
- Misure a tutela dei lavoratori
Appendice: disposizioni normative e governative
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020)
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020)
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020)
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020)
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020).
- DPCM 1 aprile 2020 proroga misure urgenti di contenimento del contagio (pubblicato il 1° aprile 2020)
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020)
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020)
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6” (pubblicato il 22 marzo 2020)
- Ordinanza del Ministro della Salute per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (pubblicato il 20 marzo 2020)
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″(GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020)
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato l’11 marzo 2020)
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020)
- Ordinanza del Capo D.P.C. n. 648/2020 “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (pubblicato il 10 marzo 2020)
- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (GU Serie Generale n. 60 del 8 marzo 2020)
- DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020)
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020)
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020 ) – Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è stato abrogato dall’art. 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli artt. 3, comma 6 bis, e 4.