Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali

A cura di Luciana Albanese

L’art. 47 del D.L. 18/2020 detta disposizioni volte a disciplinare il funzionamento dei Centri semiresidenziali.

In particolare, il comma 1, dopo aver stabilito in via generale che l’attività nei Centri semiresidenziali a carattere socio assistenziale, socio educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario, e socio sanitario per persone con disabilità, è sospesa fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori e probabili proroghe, come stabilito dal precedente DPCM del 9 marzo 2020, prevede che la ASL possa, in accordo con gli enti gestori che gestiscono i predetti centri, attivare interventi non differibili previsti in favore delle persone con disabilità ovvero in favore di soggetti che necessitano di un sostegno sanitario, purché l’erogazione delle prestazioni consenta comunque il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, evitando di ricreare “assembramenti” o aggregazioni all’interno delle strutture.

Inoltre, è introdotta una tutela per gli utenti che frequentano le predette strutture, stabilendosi che le assenze effettuate dagli utenti stessi durante tutto lo stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020, non potranno in alcun caso costituire causa di dimissione o esclusione dai servizi medesimi, conservando in tal modo il posto-utente.

Premesso che Il decreto Cura Italia ha previsto soluzioni di congedo, indennità ovvero permessi retribuiti a tutte le categorie dei lavoratori, al comma 2, il Legislatore si è preoccupato di prevedere che a far data dal 17.03.2020 sino al 30.04.2020, in ipotesi di assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, tale assenza non potrà costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione dell’assistenza.

A tal fine, è bene precisare che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. “Decreto Rilancio”) ha esteso i soggetti interessati a tale previsione normativa prevedendo anche le attività riferite ai Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, allargando, in tal modo,  l’operatività funzionale della norma anche al momento della prevenzione e alla cura, nell’ottica di una sempre maggiore tutela della salute del cittadino.

Il successivo art. 48 prevede al comma 1 la possibilità per i centri diurni sociali e socio-sanitari del territorio (rivolti a minori, disabili, anziani) la cui attività è stata sospesa ex lege sulla scorta dei precedenti DPCM e di specifiche ordinanze delle Regioni/Comuni, di riconvertire la propria attività in attività a distanza o di tipo domiciliare, concertando preventivamente tali rimodulazioni con i Comuni e gli ambiti territoriali.

Questo consentirebbe ai centri diurni di continuare la propria attività anche in modo parziale, continuando ad avere parziale/totale redditività e limitando i danni a carico dei lavoratori.

Infatti, al comma 2, è stabilito che le stazioni appaltanti possano continuare ad utilizzare i fondi già iscritti in bilancio e già precedentemente contrattualizzati, per pagare le prestazioni anche laddove eseguite in modalità differente (ciò che prima si faceva all’interno dei centri diurni, si potrà trasformare in attività di supporto domiciliare, cioè a “distanza”).

Il comma, sostanzialmente, stabilisce che le prestazioni, seppur erogate in modalità diversa e parziale rispetto allo stato precedente, dovranno comunque essere retribuite per intero, nel rispetto delle precedenti condizioni economiche, previa verifica di effettiva esecuzione delle prestazioni medesime.

Ovviamente, in base al comma 3, i Gestori che dovessero aderire alle co-progettazioni per rimodulare la propria attività, in relazione al personale che sarà impiegato in dette attività, non potranno far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in materia o potranno farvi ricorso solo in modo parziale (riduzione orario di lavoro, sospensione attività lavorative per un determinato periodo di tempo ecc.).

Sulla scorta di tanto, la Giunta Regione Puglia con delibera n. 527 dell’8 aprile 2020 ha concesso la possibilità di rimodulare le prestazioni dei centri diurni per disabili e anziani. In particolare, ha proceduto a disciplinare le modalità attraverso cui i centri diurni per disabili e anziani di varia tipologia, avrebbero dovuto rimodulare le attività.

Ai gestori dei centri diurni è stata concessa la possibilità di presentare, presso le ASL territorialmente competenti per territorio, dei c.d.  “PROGETTO DI STRUTTURA” in cui venivano descritte le tipologie di attività rimodulate da realizzare in favore degli utenti, quale soluzione alternativa rispetto alle consuete modalità operative.

I progetti di struttura hanno previsto due macro-tipologie di attività rimodulate: le attività “a distanza” tramite tecnologie della comunicazione (video chat, lezioni on line, supporto piscologico on line, corsi di vario tipo ecc…) e attività a “domicilio”, tipo assistenza domiciliare.

È bene precisare che la DRG 527/2020 ha efficacia solo rispetto alla cosiddetta “componente sanitaria di spesa” dei servizi. Ciò significa, quindi, che in termini di pagamento di tariffe a fronte di attività rimodulate fatte a distanza o a domicilio, si deve continuare a pagare “di fatto” la tariffa piena previgente (attraverso un meccanismo che riconosce in parte le prestazioni erogate e in parte riconosce una quota “compensativa” in aggiunta).

È importante precisare che la gran parte dei centri diurni sono SOCIO-SANITARI, hanno una valenza sia sociale (quota sociale), che sanitaria (quota sanitaria). Di conseguenza le regole della delibera regionale citata incidono solo sulla quota sanitaria, specie quando si parla di tariffe.

Con il DPCM del 26 aprile 2020, si è avviata la c.d. FASE 2 dell’emergenza Coronavirus e, a seguito di tanto, con nota circolare AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036 a firma del Presidente della Giunta e del Direttore del “Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti”, è stata disposta la RIAPERTURA dal 4 maggio  di tutta una serie di servizi  sanitari (ambulatori medici ecc…) e di servizi socio-sanitari, tra i quali è bene individuare i centri diurni socio educativi per minori ex art. 52 RR 4/2007, i centri diurni disabili (ex centro diurno art 60 RR 4/2007), centro diurno Alzheimer (ex Centro diurno art 60-ter RR 4/2007), centro diurno sociale per anziani ex art 68 RR 4/2007, servizio di Assistenza Domiciliare SAD ex art. 87 RR 4/2007, servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI ex art. 88 RR 4/2007, centro aperto polivalente per minori ex art. 104 RR 4/2007, centro sociale polivalente per diversamente abili ex art. 105 RR 4/2007, centro sociale polivalente per anziani ex art. 106 RR 4/2007.

Il 30 aprile è stata approvata la Delibera G.R. n. 622 avente ad oggetto “Emergenza COVID – 19, interventi urgenti e indifferibili volti a tutelare i soggetti più deboli che usufruiscono del Buono servizio, sospeso a seguito della pandemia da Covid-19, e a mettere in sicurezza il sistema di offerta di servizi accreditati.

In particolare la DGR 622/2020 si è posta l’obiettivo di intervenire in aiuto delle famiglie, degli utenti e dei Soggetti Gestori di Servizi educativi per l’infanzia (asili nido), di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per minori, disabili e anziani (centri diurni e centri sociali polivalenti di varia tipologia),stanziando risorse apposite ed approntando della apposite LINEE GUIDA OPERATIVE, per l’immediata attuazione in Puglia della “co-progettazione” tra Ambiti Territoriali sociali, soggetti Gestori dei servizi, ASL e OO.SS. finalizzata alla RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’ ai sensi del art. 48 del c.d. “Decreto Cura” del 17 marzo 2020 n. 18.

La DGR 622/2020, quindi, riguarda esclusivamente la c.d. componente “sociale” di spesa dei servizi, quella che solitamente si traduce nella compartecipazione privata a carico delle famiglie.

Pertanto, nel dare attuazione alle disposizioni dell’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la DGR 622/2020 ha consentito di disporre di due differenti soluzioni alternative a cui aderire, ossiada un lato, i soggetti gestori del servizio possono aderire al percorso di “co-progettazione” presentando una propria RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’ (Progetto di Struttura) riferita a tutto il periodo in cui i servizi sono stati sospesi, ovvero consistente in servizi e prestazioni “a distanza”; dall’altro per quelle attività che risultano completamente cessate, e rispetto alle quali è stata chiesta la cassa integrazione in deroga del personale o l’accesso al fondo di integrazione salariale, è stata stabilita la possibilità di accedere ad  un apposito  contributo straordinario per le spese fisse di gestione, pari al 15% della tariffa da imborsare per parte della Regione Puglia.

Fondamentale la tempistica.La co-progettazione, così come le richieste di accesso al contributo straordinario per le spese fisse di gestione, dovranno necessariamente realizzarsi nei prossimi giorni.

Pertanto, la copertura delle prestazioni erogate in forma rimodulata, ossia la copertura del periodo di cessazione totale delle attività, verrà riconosciuta retroattivamente dal mese di aprile per quanto concerne i servizi infanzia e minori; mentre per i servizi destinati a disabili e anziani sarà riconosciuta a far data dal 13 marzo 2020. Per entrambi i casi il contributo regionale sarà versato in base all’effettiva attivazione delle prestazioni rimodulate e sino al 3 maggio 2020.

In merito, invece, alla c.d. “FASE 2” di cui al DPCM del 26 aprile, la Regione Puglia ha precisato con la nota Prot. AOO_1036 del 2 maggio, che dal 4 maggio 2020 è disposta la riattivazione di tutti servizi a ciclo diurno per minori, disabili ed anziani, mentre rimane confermata la chiusura delle strutture per la prima infanzia per le quali persiste la disposizione di chiusura di cui al DPCM 4 marzo 2020 e la conseguente sospensione dell’erogazione del Buono servizio. Pertanto alle strutture e servizi per la prima infanzia, fino ad eventuale ulteriori e diverse disposizioni, continuano ad essere assicurati gli interventi posti in essere dalla DGR n. 622 del 30 aprile 2020

A partire dal 4 maggio 2020, quindi, giusta nota n. 2611 del 6.05.2020 della Regione Puglia sett. “Servizio Benessere Politiche Sociali e Pari Opportunità”, sono parallelamente riattivate le procedure per l’erogazione del Buono servizio per minori e per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità, inclusi servizi domiciliari SAD-ADI

Pertanto, le unità di offerta interessate alla riattivazione del Buono servizio, che abbiano riavviato le attività in presenza a partire dal 4 maggio 2020 riprenderanno a fatturare e a rendicontare le prestazioni effettivamente erogate secondo regole e procedure definite dai rispettivi Avvisi Pubblici regolamentanti il “Buono Servizio per minori” (Avviso n. 1/2017 e n. 2/2017) ed il “Buono Servizio per Disabili e Anziani” (Avviso n. 1/2017).

Rimane ferma la previsione normativa nazionale di applicazione di tutte le norme di sicurezza, per cui la possibilità di riattivare l’erogazione del Buono servizio non prescinde dalla necessità di rispettare le particolari esigenze di contingentamento delle presenze e garantire un adeguato distanziamento fisico, nonché l’applicazione di tutte le misure di prevenzione sanitaria connesse alla pandemia da Covid-19.

Con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) sono state introdotte delle misure economiche specifiche per poter fronteggiare la fase di emergenza e gettare le premesse della ripartenza, la c.d. “Fase 2”.

Degne di particolare nota e interesse sono le previsioni normative di cui agli artt. 104 e 105.

In particolare, l’art. 104 prevede un potenziamento del contributo finanziario del Fondo per le non autosufficienze (FNA) con 90 milioni di euro, di cui 20 milioni sono obbligatoriamente da destinare ai Progetti di Vita Indipendente, dunque espressamente rivolto all’assistenza, ai servizi e ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno ai care giver. Nello specifico, 20 milioni di euro, dei 90 previsti, sono obbligatoriamente da destinare ai Progetti di Vita Indipendente.

Inoltre, la presente disposizione normativa ha previsto un aumento di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (il c.d. “Dopo di Noi” – Legge 112/2016). A tal proposito la Regione Puglia

Altra attenzione è stata rivolta agli Enti gestori delle strutture semiresidenziali, comunque denominate a livello regionale, a carattere socio-assistenziale, socio- educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità che, a causa dell’emergenza pandemica di Sars-Cov-2, dovranno affrontare nuovi oneri derivanti dall’adozione di sistemi di protezione per il personale lavoratore e gli utenti. In questa fase 2, il Decreto Rilancio crea un nuovo strumento economico temporaneo denominato Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone che presentano disabilità autorizzando un investimento finanziario di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di un Fondo che riconosce un’indennità agli Enti gestori, i cui criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità citata saranno compiutamente definiti entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Altra interessante novità normativa è stata introdotta con l’art. 105 del Decreto Rilancio, ovvero il finanziamento dei centri estivi 2020 e, dunque, le misure di contrasto alla povertà educativa. In sintesi, è stato stabilito un incremento di 150 milioni di euro per il Fondo per le politiche della famiglia, con la previsione di destinare una quota di esso ai comuni, al fine di consentire interventi per il potenziamento sia dei centri estivi diurni dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, e sia dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Banner Apprfondimento misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
► scarica l’intera dispensa in PDF: Approfondimento misure normative emergenza Covid-19

oppure ► Sfoglia on line
Issuu Animazione Apprfondimento misure normative emergenza Coronavirus COVID-19

Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

  1. Misure di interesse per gli ETS 
    1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
    2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
    3. Misure relative al 5 per mille
    4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
    5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
    6. Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
    7. Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
    8. Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
    9. Incremento Fondo Terzo Settore
    10. Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
    11. Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
  2. Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
    1. Congedi e bonus baby-sitting
    2. Permessi aggiuntivi 104
    3. Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali
    4. Fondo di solidarietà mutui “prima casa”
    5. Reddito di emergenza
  3. Misure a tutela dei lavoratori
    1. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
    2. Disposizioni in materia di lavoro agile
    3. Indennità di sostegno al reddito
Appendice: disposizioni normative e governative