Indennità di sostegno al reddito

A cura di Roberto D’Addabbo

Il D.L. 18/2020 ha previsto agli artt. 27, 28, 29 e 30 il riconoscimento per il mese di marzo di una indennità pari ad € 600,00 in favore dei seguenti soggetti: 

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27);
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28);
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (art. 29);
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).

Le su elencate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità inoltre non concorre alla formazione del reddito.
L’erogazione è effettuata dall’INPS previa domanda da presentarsi tramite il portale dell’Istituto anche con PIN semplificato.

Con Circolare n.49 del 30 marzo 2020, l’INPS ha fornito, tra le altre cose, le istruzioni amministrative in ordine alla fruizione di tali indennità di sostegno al reddito.
Dal 1° aprile è stata aperta la possibilità di presentare la domanda; tuttavia, l’elevatissimo numero di accessi fin dalle prime ore della giornata hanno bloccato il portale dell’INPS.

A tal proposito l’Istituto ha rassicurato i cittadini interessati precisando che la data del 1° aprile non era un “click day” e che le domande possono essere inviate anche nei successivi giorni, collegandosi al sito www.inps.it e cliccando sul banner dedicato che compare sulla homepage (si avverte che al momento in cui è pubblicata la notizia il sito INPS risulta ancora bloccato ed inaccessibile, per cui si invita a riprovare in seguito, confidando che verranno quanto prima risolti i problemi tecnici). 

Inoltre, proprio per evitare ulteriori future disfunzioni derivanti dall’intasamento del portale, l’INPS ha stabilito di scaglionare le fasce orarie per la presentazione delle domande sul sito nei seguenti termini:

  • dalle 8.00 alle 16.00 per patronati e consulenti;
  • dalle 16.00 per i cittadini.

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio”), all’art. 84, ha previsto ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo anche per il mese di aprile 2020 l’erogazione dell’indennità di € 600,00 in favore dei soggetti di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.L. 18/20202; mentre per i lavoratori del settore agricolo di cui all’art. 30 del DL 18/2020, l’indennità per il mese di aprile è stata prevista nella misura di € 500,00.

Inoltre, è stata riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di € 1.000,00 in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ed ancora, è stata riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari ad € 600,00 per ciascun mese ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
  4. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Infine, l’art. 85 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto per i mesi di aprile e maggio un’indennità mensile pari ad € 500,00 per ciascun mese ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. Di particolare interesse è poi l’art. 15 del D.L. 34/2020 che, al fine di garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Mentre al comma 3 è stato previsto che ai volontari lavoratori autonomi i quali, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità di cui ai su richiamati artt. 84 D.L. 34/2020 e 27, 28, 29 e 30 del D.L. 18/2020, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. 1/2018 che contemplano la corresponsione del rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.

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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

  1. Misure di interesse per gli ETS 
    1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
    2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
    3. Misure relative al 5 per mille
    4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
    5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
    6. Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
    7. Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
    8. Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
    9. Incremento Fondo Terzo Settore
    10. Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
    11. Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
  2. Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
    1. Congedi e bonus baby-sitting
    2. Permessi aggiuntivi 104
    3. Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali
    4. Fondo di solidarietà mutui “prima casa”
    5. Reddito di emergenza
  3. Misure a tutela dei lavoratori
    1. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
    2. Disposizioni in materia di lavoro agile
    3. Indennità di sostegno al reddito
Appendice: disposizioni normative e governative