A cura di Roberto D’Addabbo
Il D.L. 18/2020 ha previsto agli artt. 27, 28, 29 e 30 il riconoscimento per il mese di marzo di una indennità pari ad € 600,00 in favore dei seguenti soggetti:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (art. 29);
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30).
Le su elencate indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità inoltre non concorre alla formazione del reddito.
L’erogazione è effettuata dall’INPS previa domanda da presentarsi tramite il portale dell’Istituto anche con PIN semplificato.
Con Circolare n.49 del 30 marzo 2020, l’INPS ha fornito, tra le altre cose, le istruzioni amministrative in ordine alla fruizione di tali indennità di sostegno al reddito.
Dal 1° aprile è stata aperta la possibilità di presentare la domanda; tuttavia, l’elevatissimo numero di accessi fin dalle prime ore della giornata hanno bloccato il portale dell’INPS.
A tal proposito l’Istituto ha rassicurato i cittadini interessati precisando che la data del 1° aprile non era un “click day” e che le domande possono essere inviate anche nei successivi giorni, collegandosi al sito www.inps.it e cliccando sul banner dedicato che compare sulla homepage (si avverte che al momento in cui è pubblicata la notizia il sito INPS risulta ancora bloccato ed inaccessibile, per cui si invita a riprovare in seguito, confidando che verranno quanto prima risolti i problemi tecnici).
Inoltre, proprio per evitare ulteriori future disfunzioni derivanti dall’intasamento del portale, l’INPS ha stabilito di scaglionare le fasce orarie per la presentazione delle domande sul sito nei seguenti termini:
- dalle 8.00 alle 16.00 per patronati e consulenti;
- dalle 16.00 per i cittadini.
Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio”), all’art. 84, ha previsto ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo anche per il mese di aprile 2020 l’erogazione dell’indennità di € 600,00 in favore dei soggetti di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.L. 18/20202; mentre per i lavoratori del settore agricolo di cui all’art. 30 del DL 18/2020, l’indennità per il mese di aprile è stata prevista nella misura di € 500,00.
Inoltre, è stata riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 di € 1.000,00 in favore di:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ed ancora, è stata riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari ad € 600,00 per ciascun mese ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.
Infine, l’art. 85 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto per i mesi di aprile e maggio un’indennità mensile pari ad € 500,00 per ciascun mese ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. Di particolare interesse è poi l’art. 15 del D.L. 34/2020 che, al fine di garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto l’incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Mentre al comma 3 è stato previsto che ai volontari lavoratori autonomi i quali, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità di cui ai su richiamati artt. 84 D.L. 34/2020 e 27, 28, 29 e 30 del D.L. 18/2020, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. 1/2018 che contemplano la corresponsione del rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri.
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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
- Misure di interesse per gli ETS
- Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
- Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
- Misure relative al 5 per mille
- Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
- Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
- Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
- Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
- Incremento Fondo Terzo Settore
- Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
- Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
- Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
- Misure a tutela dei lavoratori
Appendice: disposizioni normative e governative
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (GU Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020)
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020)
- Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” (GU Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020)
- DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020)
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 97 del 11 aprile 2020)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020).
- DPCM 1 aprile 2020 proroga misure urgenti di contenimento del contagio (pubblicato il 1° aprile 2020)
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020)
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”(GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020)
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio n. 6” (pubblicato il 22 marzo 2020)
- Ordinanza del Ministro della Salute per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 (pubblicato il 20 marzo 2020)
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″(GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020)
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato l’11 marzo 2020)
- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020)
- Ordinanza del Capo D.P.C. n. 648/2020 “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (pubblicato il 10 marzo 2020)
- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (GU Serie Generale n. 60 del 8 marzo 2020)
- DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 59 del 8 marzo 2020)
- Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020)
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020 ) – Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 è stato abrogato dall’art. 5, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli artt. 3, comma 6 bis, e 4.