Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

A cura di Mariarosaria Franco

L’art. 26 del D.L. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) prevede, a tutela del lavoratore dipendente del settore privato, l’equiparazione del periodo di quarantena (in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria) alla malattia, senza che vi sia alcuna incidenza sul rapporto retributivo.

Nel dettaglio, il comma 1 configura due distinte forme di “quarantena” nella quale il lavoratore potrebbe – suo malgrado- ritrovarsi e, più precisamente:

  1. lo stato di sorveglianza attiva, che si configura qualora il lavoratore abbia avuto contatti stretti con persone affette e/o positive al COVID-19 (art. 1, lett. H del D.L. 6/2020);
  2. lo stato di permanenza domiciliare fiduciaria, relativa all’ipotesi in cui il lavoratore sia rientrato o abbia fatto ingresso in Italia da zone definite a rischio (es. Cina, Corea del Sud, Giappone) e gli sia dunque richiesto – a fini preventivi – di porsi in quarantena (art. 1, lett. I del D.L 6/2020).

A tali ipotesi di “quarantena”, già previste dal decreto “Cura Italia”, in sede di conversione con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 si sono aggiunte:

  1. lo stato di quarantena precauzionale, relativa ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano (secondo quanto previso dall’art. 1, comma 2, lett. d D.L. 19/2020);
  2. il conseguente divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per tutti coloro i quali sono sottoposti alla misura della quarantena in quanto positive al COVID-19 (ex art. 1, comma 2, lett. e, D.L. 19/2020).

In tutti i casi, i lavoratori dipendenti del settore privato potranno usufruire del diritto di malattia retribuita e i giorni trascorsi in quarantena non saranno considerati ai fini del superamento del comporto, ossia di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Orbene, lo stato di quarantena in sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria deve essere accertato da apposito provvedimento sanitario, redatto dalla ASL competente, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso lavoratore, del datore di lavoro o dal medico di base.

Per quanto concerne le modalità per usufruire di tale forma di tutela, il comma 3 del medesimo articolo chiarisce che sarà cura del medico di base redigere apposito certificato di malattia, nel quale dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento della ASL che ha dato origine alla quarantena.

In relazione ai certificati trasmessi prima del 17.3.2020 (data dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020), si precisa che essi sono considerati validi ed efficaci, anche qualora non riportino gli estremi del provvedimento (comma 4, art. 26).

Al contrario, laddove il lavoratore abbia contratto il COVID-19 e sia quindi accertata la sua positività, il certificato è redatto dal medico curante nelle modalità telematiche ordinarie, senza necessità di alcun provvedimento da parte della ASL competente (comma 6, art. 26).

Infine, si rileva che il comma 2 dell’articolo in commento individua una tutela peculiare nei confronti di due categorie di lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero:

  1. lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. lavoratori in possesso di specifica certificazione emessa dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio per immunodepressione, patologie oncologiche o per le relative terapie salvavita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Per i soggetti in possesso di tali requisiti, fino al 30.4.2020 il periodo di assenza dal lavoro – per le ipotesi di quarantena previste dal 1 comma e conseguentemente prescritto dalla competente ASL – è invece equiparato al ricovero ospedaliero.
In sede di conversione del decreto-legge (si veda l’art. 1, comma 1, Legge 24 aprile 2020 n. 27), si è peraltro precisato che il periodo di assenza dal servizio per i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo in commento può essere prescritto anche dal medico di base che ha in carico il paziente «sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali».

Si segnala altresì che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 34 del 19.05.2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), «le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”» (si veda, a tal proposito, l’art. 74 del d.l. 34/2020): più precisamente, per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo in commento, si protrae di tre mesi la finestra temporale in virtù della quale l’eventuale periodo di assenza da lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero.

Banner Apprfondimento misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
► scarica l’intera dispensa in PDF: Approfondimento misure normative emergenza Covid-19

oppure ► Sfoglia on line
Issuu Animazione Apprfondimento misure normative emergenza Coronavirus COVID-19

Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

  1. Misure di interesse per gli ETS 
    1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
    2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
    3. Misure relative al 5 per mille
    4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
    5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
    6. Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
    7. Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
    8. Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
    9. Incremento Fondo Terzo Settore
    10. Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
    11. Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
  2. Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
    1. Congedi e bonus baby-sitting
    2. Permessi aggiuntivi 104
    3. Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali
    4. Fondo di solidarietà mutui “prima casa”
    5. Reddito di emergenza
  3. Misure a tutela dei lavoratori
    1. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
    2. Disposizioni in materia di lavoro agile
    3. Indennità di sostegno al reddito
Appendice: disposizioni normative e governative