Disposizioni in materia di lavoro agile

A cura di Mariarosaria Franco

L’art. 39 del D.L. 18/2020 mira a tutelare e garantire la continuità lavorativa di talune peculiari categorie di lavoratori dipendenti, consentendo loro di svolgere la propria prestazione lavorativa da casa nella modalità di lavoro agile o “smart working” fino «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», secondo quanto precisato dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 in sede di conversione del decreto “Cura Italia”.

Per lavoro agile o “smart working” si intende la possibilità di poter svolgere la propria attività lavorativa al di fuori degli uffici e/o locali dell’azienda, generalmente presso la propria abitazione, mediante l’eventuale utilizzo di supporti telematici e tecnologici, con flessibilità degli orari e delle modalità ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Ciò premesso, si rileva che i lavoratori dipendenti richiamati dall’articolo in commento sono:

  • i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • i lavoratori dipendenti che abbiano una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’interno del proprio nucleo familiare.

L’unica condizione prevista attiene alla tipologia dell’attività prestata, ovvero la prestazione lavorativa deve essere compatibile con lo svolgimento in modalità agile.

Nell’accoglimento delle istanze relative allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, la priorità sarà concordata ai lavoratori che siano affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, secondo quanto disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 81/2017 in materia di “lavoro agile”.

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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

  1. Misure di interesse per gli ETS 
    1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
    2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
    3. Misure relative al 5 per mille
    4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
    5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
    6. Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
    7. Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
    8. Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
    9. Incremento Fondo Terzo Settore
    10. Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
    11. Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
  2. Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
    1. Congedi e bonus baby-sitting
    2. Permessi aggiuntivi 104
    3. Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali
    4. Fondo di solidarietà mutui “prima casa”
    5. Reddito di emergenza
  3. Misure a tutela dei lavoratori
    1. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
    2. Disposizioni in materia di lavoro agile
    3. Indennità di sostegno al reddito
Appendice: disposizioni normative e governative