Visto per volontariato

Dallo scorso dicembre in Italia è in vigore il visto per volontariato. A introdurlo è il Decreto del Ministero degli affari esteri dell’11 maggio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre 2011.
Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia a uno straniero autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso e una organizzazione promotrice che sia un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, una ong riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 oppure una associazioni di promozione sociale iscritta nel registro nazionale.
La legge prevede solo volontari giovani, fra i 20 e i 30 anni, che potranno avere il visto per un periodo non superiore ad un anno. Il visto è concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Consulta il testo del decreto sul sito della Gazzetta Ufficiale