Le attività di volontariato consentite e la mobilità dei volontari

A cura di Roberto D’Addabbo

Il divieto generale di spostamento riguarda anche i volontari e l’attività di volontariato, fatta salva la deroga laddove ricorra lo stato di necessità. Le associazioni dovranno quindi valutare attentamente se e quali attività riconducibili alle proprie finalità, da svolgersi all’interno o all’esterno della propria organizzazione, siano da ritenersi strettamente necessarie.

Fermo restando che certamente non sono consentite le seguenti attività:

  • manifestazioni ed eventi di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
  • attività convegnistica o congressuale;
  • manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo pubblico o privato;
  • eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (compresi quindi gli allenamenti);
  • apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ha chiarito invece il Governo in apposite FAQ che possono essere realizzate le attività di volontariato nei confronti delle fasce deboli della popolazione (ad esempio anziani o disabili) per consegnare loro alimenti, farmaci o altri generi di prima necessità, o anche per il disbrigo di pratiche amministrative (quali il pagamento delle bollette).

Tali servizi infatti possono essere considerati necessari in quanto strumentali al diritto alla salute o ad altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, ecc.).

Fermo restando che gli stessi dovranno essere erogati dai volontari e dalle organizzazioni sempre però nel rispetto delle prescrizioni disposte per i singoli individui:

  • l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro dagli utenti e dagli altri operatori o, comunque, ove questo non sia possibile, utilizzando i presidi sanitari necessari;
  • l’obbligo di compilare e di portare con sé l’autodichiarazione, indicando tra le motivazioni dello spostamento lo stato di necessità (barrando l’apposita casella) e più oltre, dove è richiesta l’esplicitazione della motivazione indicata, descrivere l’attività svolta (ad esempio, la consegna di generi alimentari al domicilio di anziano solo e impossibilitato). Potrebbe altresì rivelarsi utile (ma non indispensabile) il possesso da parte del volontario di una attestazione dell’organizzazione di appartenenza che dia certezza della sua qualifica di volontario.

Nelle FAQ il Governo ha evidenziato l’opportunità che tali attività “vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi pubblici territoriali” (che fanno solitamente capo ai Comuni), al fine di organizzare al meglio gli interventi e distribuirli su tutto il territorio.

Con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, è stata prevista all’art. 8 la riattivazione delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario.

Tale riattivazione deve comunque avvenire secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

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Approfondimento
Misure normative emergenza Coronavirus COVID-19
(aggiornato al 10 Luglio 2020)
Indice

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”)
aggiornato con la Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020; con il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) e con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)

  1. Misure di interesse per gli ETS 
    1. Anche per gli Enti del Terzo settore prevista la Cassa integrazione in deroga
    2. Proroga dei termini per adeguamenti statuti e bilanci degli ETS
    3. Misure relative al 5 per mille
    4. Misure a sostegno dei volontari della protezione civile
    5. Incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
    6. Ulteriori misure fiscali in favore degli ETS
    7. Deroga agli ETS per l’assunzione di volontari
    8. Proroga del termine per le domande di contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali
    9. Incremento Fondo Terzo Settore
    10. Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari
    11. Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno
  2. Misure per l’aiuto e il supporto delle famiglie
    1. Congedi e bonus baby-sitting
    2. Permessi aggiuntivi 104
    3. Disposizioni per il funzionamento dei Centri semiresidenziali
    4. Fondo di solidarietà mutui “prima casa”
    5. Reddito di emergenza
  3. Misure a tutela dei lavoratori
    1. Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
    2. Disposizioni in materia di lavoro agile
    3. Indennità di sostegno al reddito
Appendice: disposizioni normative e governative